Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei volontari
Revisione 1 del 10 marzo 2018
 

1. PRINCIPI GENERALI
1.1 Il presente Regolamento, previsto dall’articolo 14.2. dello Statuto, disciplina le norme, le funzioni e le strutture, e fissa gli obiettivi di miglioramento delle condizioni dell’attività dei Volontari C.R.I., attraverso la chiara definizione delle responsabilità, la coerenza della gestione dei dati e delle informazioni, la definizione delle attività di controllo dell’attuazione delle misure di prevenzione, nonché le attività di formazione.
1.2 La Croce Rossa Italiana promuove, nell’ambito delle proprie attività e dei propri servizi, la cultura della sicurezza della salute e della prevenzione degli infortuni in tutti i luoghi di intervento dei Volontari C.R.I.
1.3 La tutela della sicurezza e la salute dei Volontari C.R.I., oltre a costituire un obbligo normativo, trova il suo fondamento nella dimensione etica delle attività promosse dall’Associazione, e deve essere assicurata dall’impegno a realizzare un costante miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle attività ordinarie e di emergenza.
1.4 I Volontari C.R.I. collaborano a tutti i livelli dell’organizzazione per garantire l’efficace attuazione delle norme di prevenzione e protezione, nel rispetto delle specifiche prerogative.

2. QUADRO NORMATIVO
2.1 Le norme volte alla tutela della salute e sicurezza dei Volontari sono applicate tenendo conto di quanto stabilito dalle seguenti normative:
a. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011 (Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159), di approvazione delle “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile del 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito anche “Decreto del 13 aprile 2011”);
b. Decreto d’intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, prevista dall’articolo 5 del Decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto (in seguito anche “Decreto del 12 gennaio 2012”);
c. Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 25 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2014, n.25), di “Aggiornamento degli indirizzi comuni per l’applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012” (di seguito anche “Decreto del 25 novembre 2013”).
2.2 Specificamente è previsto che:
a. a norma dell’articolo 6, comma 2 del Decreto del 13 aprile 2011, l'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008;
b. a norma del Decreto del 12 gennaio 2012, il Volontario, nell’ambito degli scenari di rischio individuati, ai fini della sicurezza e tutela della salute, sia adeguatamente informato, formato e addestrato sulle tematiche della sicurezza, sia dotato di attrezzature e di dispositivi di protezione individuali nell’ambito degli scenari di rischio e sulla base dei compiti da lui svolti, sia sottoposto con periodicità al “controllo sanitario” e, laddove necessario, a “sorveglianza sanitaria”;
c. a norma dell’articolo 1, comma “e”, del “Decreto del 13 aprile 2011”, il controllo sanitario è costituito dall’ “insieme di accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanati specificatamente per il volontario oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione dello stato di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore”, fatto salvo quanto specificato in materia di sorveglianza sanitaria;
d. a norma delle premesse del Decreto del 25 novembre 2013, “ritenuto di doversi procedere ad una elaborazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto e dato atto che questa azione richiede un approfondimento delle macro-categorie di tali compiti, come elencate nell’allegato 1 al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012”;
e. a norma del punto 1 dell’allegato 3 del Decreto del 25 novembre 2013, il controllo sanitario è “attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) nazionali e delle Regioni e Province Autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del Cittadino-Volontario, nell’ambito delle attività del Servizio Sanitario Nazionale”;
f. a norma del Decreto del 25 novembre 2013, “nell’ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le funzioni interne relative all’attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurare l’effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull’intero territorio nazionale”.
2.3 Il percorso sanitario interno di cui al presente Regolamento è delineato fino all’approvazione di una nuova e specifica normativa nazionale, dettata al fine di tutelare la salute del cittadino-volontario.

TITOLO I - SALUTE E SICUREZZA
3. DIRITTI DEL VOLONTARIO
3.1 Ciascun Socio nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
3.2 Ove un Comitato C.R.I. abbia assunto personale dipendente e sia, consequenzialmente, dotato di un DVR a norma del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le prescrizioni in esso contenute si applicano integralmente anche ai Volontari C.R.I. del Comitato medesimo.

4. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA SALUTE DEL VOLONTARIO
4.1 La prima acquisizione di informazioni relative alla salute del Volontario è effettuata tramite il medico di medicina generale nelle cui liste è iscritto, e per mezzo di apposito certificato anamnestico, accompagnato da una lettera esplicativa a firma del Presidente del Comitato e/o del medico responsabile del Comitato.
4.2 Il certificato anamnestico:
a. fornisce una prima fonte di informazioni sulla salute del Volontario;
b. è conservato dal Comitato C.R.I. nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza di dati personali.
4.3 Il certificato costituisce requisito utile, ma non anche indispensabile, per il successivo percorso sanitario.
4.4 L’utilizzo dei fac simile allegati al presente regolamento e identificati con le lettere “A” e “B”, è discrezionale e può essere sostituito da documentazione analoga ed approvata dal direttore sanitario del Comitato C.R.I.

5. CONTROLLO SANITARIO
5.1 Il controllo sanitario è effettuato da medici abilitati all’esercizio della professione, che possono essere individuati anche tra le file dei medici appartenenti alla C.R.I., ivi compresi quelli iscritti al Corpo Militare Volontario C.R.I., e/o con appositi accordi con il sistema sanitario regionale, e che possono prestare la loro opera anche in più Comitati C.R.I. contemporaneamente.
5.2 Il controllo sanitario è preceduto dalla sottoscrizione da parte del Volontario di una attestazione di consenso informato al trattamento dei dati sanitari, da conservare nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.
5.3 Il controllo sanitario deve essere assicurato:
a. con cadenza quinquennale per i volontari fino a 65 anni di età;
b. con cadenza biennale per i volontari di età superiore ai 65 anni.
È fatta salva la necessità di ulteriori visite in caso di cambiamento delle condizioni di salute del Volontario. Può essere utile, da parte del Volontario, fornire al medico la documentazione sanitaria già in possesso.
5.4 Il controllo sanitario si articola in:
c. visita medica;
d. vaccinazioni.
5.5 La visita medica consiste in una raccolta anamnestica ed un esame obiettivo. Particolare attenzione deve essere rivolta a:
a. patologie correlabili agli scenari di rischio;
b. patologie che possano controindicare l’esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale di carichi,
c. abitudini di vita che possano costituire cofattori di rischio all’attività lavorativa (alcoolismo, tossicodipendenze);
d. situazioni di stress lavoro-correlato;
e. stato di gravidanza.
5.6 Le vaccinazioni consigliate sono:
a. vaccinazione contro Epatite B;
b. vaccinazione anti-influenzale;
c. vaccinazione anti-morbillo, parotite, rosolia (MPR);
d. vaccinazione anti-varicella;
e. vaccinazione anti-pertosse;
f. vaccinazione antitetanica.
Stante la natura di raccomandazioni, i protocolli vaccinali costituiscono argomento di formazioni specifica per i volontari, al fine di una consapevole adesione.
5.7 Le vaccinazioni per le missioni internazionali sono regolamentate con specifico provvedimento, e fanno riferimento al Paese di destinazione, alle condizioni igienico-sanitarie della zona di servizio, nonché alle raccomandazioni del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Salute.
5.8 Qualora il medico che effettua il controllo sanitario lo ritenga necessario può:
a. richiedere accertamenti diagnostici;
b. inviare il Volontario a visita dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessaria la consulenza dello specialista in materia di Medicina del Lavoro.
5.9 In ogni caso, il medico che effettua il controllo sanitario rilascia un’attestazione sulla valutazione della capacità generica del soggetto allo svolgimento dell’attività di volontariato.
5.10 L’esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell’attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al Volontario interessato, che è responsabile della conservazione delle informazioni, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute. Il Volontario riferisce l’esito della visita al Presidente tramite attestazione del medico, che provvede a conservare il certificato di idoneità nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.
5.11 Il controllo sanitario, anche per i soggetti diversamente abili, va definito in relazione ai compiti attribuiti dall’organizzazione di appartenenza.
5.12 L’utilizzo dei fac simile allegati al presente regolamento e identificati con le lettere “B”, “C”, “D” è discrezionale e può essere sostituito da documentazione analoga ed approvata dal direttore sanitario del Comitato C.R.I. È, invece, obbligatorio l’utilizzo del modulo identificato con la lettera “E”.

6. SORVEGLIANZA SANITARIA
6.1 La sorveglianza sanitaria è effettuata del Medico Competente, da individuare tra i Medici di Croce Rossa o esterni, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6.2 La visita di sorveglianza è effettuata nelle sedi individuate dal Comitato entro novanta giorni dalla data di comunicazione al Volontario.
6.3 I fattori di rischio rispetto ai quali è necessaria la sorveglianza sanitaria riguardano: a. movimentazione di carichi manuali (di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 81/08. Il titolo rimanda all’allegato XXXIII e alle norme tecniche ISO 11228, parti 1, 2, 3, articolo 168, comma 3);
b. attrezzature munite di videoterminali (di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 81/08);
c. agenti fisici: rumori, ultrasuoni, infrarossi, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima (di cui al titolo VIII del decreto legislativo n. 81/08);
d. sostanze pericolose quali agenti chimici, considerando la pericolosità certa o presunta, il tipo di attività, il valore limite di esposizione e il valore limite biologico (di cui al titolo IX, capo I del decreto legislativo n. 81/08);
e. agenti biologici che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, agenti biologici che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori, nonché agenti biologici che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità (di cui all’articolo 268, comma 1, gruppi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 81/08).
6.4 Le attività di volontariato non devono assolutamente comportare l’esposizione a fattori di rischio previsti al titolo IX, relativamente ai Capi II (protezione da agenti cancerogeni e mutageni) e III (protezione da rischi connessi ad esposizione all’amianto), nonché al titolo XI (protezione contro le atmosfere esplosive) del decreto legislativo n. 81/08. Ogni esposizione accidentale deve necessariamente essere indirizzata verso la sorveglianza sanitaria.
6.5 In ogni caso, il tempo di impiego oltre il quale il Volontario deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria è pari a 535 ore annue o 65 giorni di volontariato annui, spesi nella mansione effettiva.
6.6 È sempre rilasciata dal Medico Competente l’idoneità al servizio per:
a. componenti dei NOIE;
b. componenti dei nuclei NBCR;
c. operatori impegnati in una o più attività speciali della C.R.I.;
d. componenti del Reparto di Sanità Pubblica della C.R.I.
6.7 Il Medico Competente svolge le sue funzioni in ossequio alle vigenti norme di legge, usufruendo di esami clinici, biologici e indagini diagnostiche a sua discrezione, e facendo riferimento ai compiti effettivamente svolti dai Volontari e agli scenari di rischio. Il Medico competente può, a sua discrezione, richiedere i seguenti esami:
a. esami ematochimici (emocromo con formula, transaminasi, glicemia, azotemia, creatinina, prove emogeniche);
b. esame completo delle urine;
c. elettrocardiogramma da riposo e da sforzo;
d. spirometria;
e. esame audio vestibolare;
f. visita oculistica;
g. colloquio psicologico;
h. test di tolleranza all’ossigeno iperbarico (per chi è impegnato in attività subacquea).
6.8 Relativamente al rischio che ha determinato la richiesta di sorveglianza sanitaria, e ferma restando la valutazione in ordine di capacità generica del soggetto allo svolgimento dell’attività di volontariato, il Medico Competente emette un giudizio di:
a. idoneità;
b. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c. inidoneità temporanea;
d. inidoneità permanente.
6.9 L’esito della sorveglianza sanitaria è comunicato al Volontario, al medico che ha richiesto la sorveglianza medesima ed al Presidente del Comitato, che provvede a conservarlo nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza di dati personali.

TITOLO II - STRUTTURA
7. DATORE DI LAVORO
7.1 La funzione di datore di lavoro di cui decreto legislativo n. 81/08, ovvero di soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’Unità produttiva, e ne esercita i poteri decisionali e di spesa è assunta:
a. dal Segretario Generale per il Comitato Nazionale ed i Comitati Regionali C.R.I., o dal Segretario regionale per le assunzioni relative all’adempimento di attività autonomamente svolte a norma dell’articolo 6.4 del Regolamento sull’ordinamento finanziario e contabile della C.R.I.;
b. dal Presidente del Comitato per i Comitati, ivi compresi i Comitati C.R.I. della provincie autonome di Trento e Bolzano ove dotati di personalità giuridica, salvo il caso in cui non sia stato nominato un Direttore del Comitato al quale è attribuito potere di spesa.
7.2 Il Segretario Generale ed il Presidente, ovvero il Direttore, del Comitato assicurano lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 33 e 41 del decreto legislativo n. 81/08, nonché di quanto previsto dal Decreto del 13 aprile 2011 e del Decreto del 12 gennaio del 2012.
7.3 Il Segretario Generale ed il Presidente del Comitato possono conferire la delega di funzioni di datore di lavoro ai seguenti limiti e condizioni:
a. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e. che la delega sia accettata per iscritto dal delegato.

8. DIRIGENTI
8.1 I componenti dei Consigli Direttivi a tutti i livelli assumono la funzione di dirigenti di cui decreto legislativo n. 81/08, ovvero di soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando su di essa.

9. PREPOSTI
9.1 I responsabili dei servizi ed i responsabili delle unità operative che svolgono compiti ed attività specifiche, come individuati dal Segretario Generale ovvero dal Consiglio Direttivo del Comitato, le Ispettrici del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. e le capo gruppo e capo sala eventualmente individuate a livello di Comitato, nonché i capi-squadra delle attività operative in emergenza, assumono la funzione di preposti di cui decreto legislativo n. 81/08, ovvero di persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono all’attività e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei volontari e dei dipendenti.
9.2 I preposti hanno il compito di far osservare e controllare che i volontari ed i dipendenti eseguano le disposizioni impartite dal datore di lavoro, al fine di salvaguardarne la salute e la sicurezza.

10. VOLONTARI
10.1 A norma del decreto legislativo n. 81/08, i Volontari sono equiparati al lavoratore esclusivamente nell’ambito delle attività elencate dall’articolo 4 del Decreto del 13 aprile 2011, ovvero:
a. la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dai volontari in tali ambiti;
b. il controllo sanitario;
c. la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell’ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti. A tal fine ogni Comitato C.R.I. individua i volontari che, nello svolgimento delle attività sono esposti ai fattori di rischio di cui al Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 in misura superiore alle soglie previste e nei casi contemplati del medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria;
d. la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il Volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato (D.I. del 13 aprile 2011).
10.2 Ogni Volontario deve prendersi cura:
a. della propria salute e sicurezza;
b. della salute e sicurezza delle altre persone presenti sul luogo e sugli scenari di rischio, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni.
10.3 L’operato di ogni Volontario deve essere conforme alla formazione acquisita, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro/dirigente/preposto.
10.4 Le sedi organizzative dei Comitati della C.R.I., salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari, non sono considerati luoghi di lavoro, fermo restando, nell’ottica delle buone tecniche e delle buone prassi, l’adeguamento degli impianti alle normative vigenti.

11. FORMAZIONE
11.1 Per tutte le figure di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, è prevista una formazione specifica, disciplinata nel titolo III del presente Regolamento.

12. UFFICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
12.1 Costituiscono attribuzioni del Segretario Generale e dei suoi uffici:
a. la pianificazione delle attività di salute e sicurezza a livello nazionale, in esecuzione agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale;
b. l’acquisizione annuale dei dati relativi all’adempimento per i Volontari del controllo sanitario, della sorveglianza sanitaria e della formazione in tema di salute e sicurezza;
c. il supporto ai Comitati Regionali nelle tematiche di cui al presente Regolamento;
d. le verifiche degli aggiornamenti normativi.
12.2 Costituiscono attribuzioni dei Segretari regionali e dei loro uffici:
a. la pianificazione delle attività di salute e sicurezza a livello regionale, in esecuzione agli indirizzi del Consiglio Direttivo Regionale;
b. la redazione di un elenco di medici disponibili all’espletamento del controllo sanitario nella regione;
c. la redazione di un elenco di medici con qualifica di Medico Competente al fine di supportare i Comitati nell’affidamento di incarichi relativi alla sorveglianza sanitaria;
d. l’acquisizione dei dati relativi al controllo sanitario ed alla sorveglianza sanitaria, ad eccezione dei dati sensibili, da parte dei Comitati della regione;
e. la nomina di un referente regionale qualificato, scelto tra i formatori e su indicazione del Consiglio Direttivo Regionale, per la programmazione ed il coordinamento dei corsi a livelli regionali in materia di salute e sicurezza, sulla scorta delle richieste giunte dai Presidenti dei Comitati C.R.I., i quali hanno l’onere di richiederli per tempo. Il referente regionale nominato si occupa della raccolta di tutti i dati provenienti dai corsi sulla formazione in tema di salute e sicurezza dei Volontari.
12.3 Costituiscono attribuzioni del Presidente del Comitato o del Direttore del Comitato:
a. la gestione dell’elenco informatico dei Volontari del Comitato;
b. la compilazione dell’elenco dei Volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria dopo giudizio del medico, con conseguente comunicazione ai Volontari interessati;
c. la pianificazione ovvero la richiesta dei corsi di formazione al Comitato Regionale, ivi compresa la richiesta del codice univoco del corso medesimo;
d. la nomina, qualora ritenuta necessaria, di un referente della sicurezza qualificato.
12.4 Nei compiti di cui al comma precedente, il Presidente può avvalersi:
a. di un medico responsabile deputato al controllo sanitario, eventualmente con altri medici. Un medico può essere responsabile di più Comitati;
b. una figura con veste sanitaria di supporto al medico responsabile.
12.5 Il medico responsabile deve poter disporre di:
a. un accesso al gestionale istituzionale in cui visionate l’elenco dei Volontari del Comitato, comprensivo delle seguenti informazioni:
■ data di convocazione del Volontario per il controllo sanitario, informazione se è stata o meno effettuata la visita ed esito della stessa (esclusi i dati sensibili);
■ data di convocazione del Volontario per la sorveglianza sanitaria, informazione se è stata o meno effettuata la visita ed esito della stessa (esclusi i dati sensibili).
■ notizie relative ai corsi di formazione in tema di salute e sicurezza a cui il Volontario ha partecipato ed esito degli stessi.
b. uno schedario o un armadio dotato di chiave dove conservare i documenti con dati sensibili, nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali. La chiave di tale archivio deve essere custodita dal medico responsabile, ed ogni trasferimento di certificazione deve avvenire esclusivamente in busta chiusa.

TITOLO III - FORMAZIONE
13. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE
13.1 La Croce Rossa Italiana si impegna alla diffusione tra i Volontari della cultura in tema di salute e sicurezza, delle competenze necessarie alla tutela della salute nei diversi scenari di rischio correlati alle mansioni espletate, e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
13.2 La formazione costituisce adempimento obbligatorio.
13.3 Tutti i Volontari della Croce Rossa Italiana sono destinatari della formazione in tema di salute e sicurezza.
13.4 I percorsi formativi in materia di salute e sicurezza si pongono l'obiettivo di mettere in condizione tutti i Volontari di essere informati, formati e addestrati in tema di salute e sicurezza in scenari specifici con rischi specifici secondo compiti e/o mansioni da essi svolti.

14. CAMPO DI APPLICAZIONE
14.1 Il presente titolo disciplina la rete formativa ed il progetto didattico in ambito C.R.I. relativamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del combinato disposto di cui al Decreto del 13 aprile 2011 ed al Decreto del 12 gennaio 2012.
14.2 La C.R.I. propone corsi per formatori, istruttori ed operatori base e specializzati e percorsi di formazione per dirigenti e preposti al fine di garantire, a tutti i livelli, l’attuazione delle norme in materia di formazione in salute e sicurezza.
14.3 In tutti i corsi previsti devono essere utilizzati esclusivamente i materiali didattici approvati dalla struttura tecnico-operativa nazionale in materia di salute e sicurezza.
14.4 La formazione relativa alla sicurezza e salute per i Volontari C.R.I., oggetto del presente regolamento, deve essere erogata da Formatori e Istruttori C.R.I. in materia di salute e sicurezza

15. CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
15.1 La C.R.I. disciplina i seguenti livelli formativi:
a. Livello 1: formazione di base, destinata ai Volontari;
b. Livello 2: formazione generale, specifica su rischi, destinata ai Volontari;
c. Livello 3: formazione per preposti (capi squadra, capi equipaggio, capo gruppo e capo sala II.VV.);
d. Livello 4: formazione per dirigenti (Presidenti, Consiglieri, Ispettrici II.VV., Delegati, Responsabili).
15.2 La formazione modulare per livelli successivi deve essere conseguita prima dell’inserimento nelle attività specifiche o prima della nomina ad incarico specifico.
15.3 In caso di incarico elettivo la formazione deve essere acquisita mediante corso entro sei mesi dalla data dell’elezione.
15.4 I corsi di formazione, di norma destinati ad un numero di discenti non superiore a trentacinque, sono organizzati dai Comitati C.R.I., che ne affidano la direzione ad un Formatore e/o Istruttore C.R.I. in materia di salute e sicurezza, a seconda del Corso, come definito nell’allegato F del presente regolamento. Il direttore del corso provvede alla organizzazione pratica del corso e alla selezione dei docenti, scegliendoli tra:
a. Formatori ed Istruttori C.R.I. in materia di salute e sicurezza;
b. Formatori esterni, purché esperti ed in possesso di competenze specialistiche particolari in relazione alle esigenze specifiche del singolo corso e che, per la loro competenza, possono essere impiegati per un contributo “esperto” al corso formativo specifico (VV.FF., FFPP, Soccorso Alpino, ecc.).
15.5 Per ogni corso di formazione, il Comitato C.R.I.:
a. definisce la durata in relazione agli specifici contenuti;
b. indica la sede di svolgimento, il calendario e gli orari delle lezioni;
c. determina il numero massimo dei partecipanti nel rispetto del presente regolamento;
d. individua il direttore del corso, presente alle attività formative, chiamato a svolgere i compiti necessari per il miglior andamento dell’evento formativo. Per i Corsi di livello 1, 2, 3 e 4 il Direttore è scelto tra Istruttori e Formatori C.R.I. in materia di Salute e Sicurezza. Per il Corso di Istruttore in materia di Salute e Sicurezza, il Direttore è scelto tra i Formatori C.R.I. in materia di Salute e Sicurezza. Per i Corsi di Formatori e per le equipollenze, il Direttore è un Formatore Nazionale.
15.6 Il direttore del corso:
a. individua i docenti da impiegare per le singole lezioni;
b. valuta gli eventuali curriculum presentati dagli aspiranti discenti e presiede la sessione di valutazione:
c. predispone e somministra il test finale;
d. predispone e firma il verbale di formazione;
e. firma, unitamente al Presidente del Comitato C.R.I., l’attestato di fine corso;
f. al termine del corso invia la documentazione completa al Presidente del Comitato C.R.I. in cui il Volontario è iscritto, ai fini dell’aggiornamento del fascicolo personale e l’inserimento nell’elenco del personale formato ai sensi del successivo articolo 19.
15.7 Al termine del corso, il Comitato C.R.I. organizzatore rilascia l’attestato di partecipazione, che deve contenere:
a. l’indicazione del Comitato C.R.I. organizzatore del corso;
b. la normativa di riferimento (se applicabile a corsi specifici);
c. i dati anagrafici del corsista unitamente al codice fiscale;
d. la specifica della tipologia di corso seguito, l’indicazione del settore di riferimento, il monte ore frequentato;
e. il periodo di svolgimento del corso;
f. il codice univoco del corso, fornito dal Comitato Regionale;
g. la firma del Presidente del Comitato C.R.I. organizzatore del corso e del direttore di corso.
15.8 La documentazione del corso è conservata presso il Comitato C.R.I. organizzatore; una copia è trasmessa al Comitato Regionale C.R.I. competente.
15.9 I programmi e le modalità di organizzazione, gestione ed erogazione dei corsi sono riportati negli allegati al presente Regolamento.

16. DOCENTI DEI CORSI
16.1 Costituiscono figure di docenza interne alla C.R.I.:
a. il Formatore Nazionale C.R.I. in materia di salute e sicurezza;
b. il Formatore C.R.I. in materia di salute e sicurezza;
c. l’Istruttore C.R.I. in materia di salute e sicurezza.
16.2 Il Formatore Nazionale è un Socio C.R.I. con adeguate e documentate competenze professionali, fa parte della struttura nazionale tecnico-operativa. È individuato dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del referente nazionale, sulla scorta di un bando periodico, e ha il compito di formare ed aggiornare periodicamente i Formatori e gli Istruttori.
16.3 Per acquisire la qualifica di Formatore C.R.I. in materia di salute e sicurezza occorre frequentare un apposito corso, organizzato dal Comitato Nazionale ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire le abilità e competenze didattiche necessarie per gestire un corso formativo/informativo sul territorio nazionale. L’accesso al corso è riservato agli Istruttori C.R.I. in materia di salute e sicurezza con un anno di anzianità nel ruolo di Istruttore e con almeno 50 ore di docenza effettuata e documentata. La direzione è affidata ad un Formatore nazionale. La documentazione del corso è conservata presso il Comitato Nazionale C.R.I.
16.4 Per acquisire la qualifica di Istruttore C.R.I. in materia di salute e sicurezza occorre frequentare un apposito corso, organizzato dal Comitato Regionale e seguire, ove evidenziato dal Direttore di Corso, un affiancamento a Formatori C.R.I. in materia di salute e sicurezza. Il corso per istruttori prevede un numero di discenti non superiore a trenta. L’accesso al corso è riservato ai soci con:
a. almeno un anno di anzianità associativa, e in regola con il pagamento della quota;
b. possesso del diploma di scuola media secondaria o superiore;
c. competenza in materia a seguito di formazione specifica e\o lavorativa (non è considerata valida esperienza lavorativa, ai fini del presente bando, la docenza nei corsi relativi al primo soccorso in azienda di cui al DM 388/2003);
d. possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013;
e. attitudine all'insegnamento ed esperienza di docenza all’interno della Croce Rossa Italiana.
La direzione del corso è affidata ad un Formatore C.R.I. in materia di salute e sicurezza. La documentazione del corso è conservata presso il Comitato Regionale C.R.I. organizzatore.
16.5 Per acquisire la qualifica di Istruttore C.R.I. mediante equipollenza, è necessario: a. produrre idonea documentazione di attestazione di possesso dei requisiti previsti ai sensi del D.M. 6 marzo 2013 e s.m.i.;
b. essere socio C.R.I. da almeno un anno;
c. superare il corso di conversione teorico-pratico di Istruttore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato in un modulo di 4 ore, di cui 2 teoriche sulla normativa C.R.I. in materia di salute e sicurezza e 2 di didattica, con simulazione di una lezione. La prova finale consiste in un test a risposta multipla e tenuta di una lezione. Il LAP da superare è analogo a quello previsto per gli ordinari corsi per Istruttore.
16.6 Prima di prendere parte al corso di formazione, l'aspirante Formatore o Istruttore deve dichiarare la sua disponibilità d’impiego a livello regionale o nazionale ed a tenere almeno cinque corsi l’anno.
16.7 I docenti sono tenuti a seguire un aggiornamento a cadenza biennale. Ove non ci sia riscontro di docenza opportunamente documentata e del superamento dell’aggiornamento, l’Istruttore e il Formatore si intendono “non attivi” fino a superamento dell’aggiornamento e affiancamento di docenza.
16.8 I programmi e le modalità di organizzazione, gestione ed erogazione dei corsi sono riportati negli allegati al presente Regolamento.

17. FORMAZIONE A DISTANZA
17.1 Le parti teoriche di tutti i corsi di formazione possono essere attivate anche con modalità e-learning. Tale parte è limitata esclusivamente agli argomenti relativi a legislazione, figure di sistema, concetti di rischio, pericolo e danno, organi di vigilanza e controllo, obblighi, doveri e sanzioni.

18. COMPITI DEL COMITATO NAZIONALE
18.1 Ai fini del presente Regolamento, il Comitato Nazionale, per il tramite del gruppo di lavoro tecnico-operativo nazionale:
a. individua le linee guida tecnico-operative didattiche di riferimento in base alla normativa;
b. definisce i programmi di diffusione del progetto formativo in materia di salute e sicurezza. Con la medesima procedura provvede al loro aggiornamento;
c. controlla ed approva il materiale didattico dei corsi;
d. propone modifiche ed aggiornamenti al presente regolamento;
e. supporta i Comitati Regionali ed i Comitati C.R.I. per l’organizzazione dei corsi in materia di salute e sicurezza;
f. fornisce supporto tecnico ai Vertici dell’Associazione per accordi quadro con le istituzioni competenti in materia di salute e sicurezza;
g. opera il riconoscimento per equipollenza della qualifica di Istruttore C.R.I. in materia di salute e sicurezza;
h. vigila sulla formazione svolta sul territorio;
i. propone le linee guida sulla valutazione degli scenari di rischio in riferimento ai compiti svolti dai Volontari;
j. gestisce corsi per Formatore C.R.I. in materia di salute e sicurezza e corsi per le equipollenze degli Istruttori.
18.2 Il gruppo di lavoro tecnico-operativo nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed è composto da un referente nazionale in materia di salute e sicurezza, da due formatori nazionali e da un medico competente, tutti Soci C.R.I. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente. Ad eccezione della prima riunione successiva alla nomina, gli incontri avvengono con modalità di tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell’esame e della deliberazione. Della verifica di tali requisiti si da atto a verbale. Le riunioni in presenza sono congruamente motivate e della loro convocazione deve essere informato il Presidente Nazionale.
18.3 Il referente nazionale in materia di salute e sicurezza, scelto tra i Formatori nazionali:
a. pianifica le attività di formazione in materia di salute e sicurezza a livello nazionale;
b. verifica gli aggiornamenti normativi;
c. verifica e supporta il fabbisogno formativo delle regioni.

19. ALBI
19.1 L’albo dei Formatori C.R.I. in materia di salute e sicurezza, l’albo degli Istruttori C.R.I. in materia di salute e sicurezza, nonché l’elenco dei Volontari che hanno preso parte alla formazione di base e specialistica devono essere reperibili tramite il gestionale istituzionale dell’Associazione.
19.2 Ogni Comitato C.R.I. ha l’onere di tenere aggiornata la posizione dei Volontari iscritti nel proprio libro Soci. L’inserimento e l’aggiornamento sono effettuati in sede di esami e verifica ed a cura del Direttore del corso e del Comitato C.R.I. organizzatore dell’evento formativo.
19.3 La tenuta dell’albo aggiornato dei Formatori è a cura del gruppo di lavoro tecnico-operativo nazionale.
19.4 La tenuta dell’albo aggiornato degli Istruttori è a cura del Referente Regionale, e inviato al Comitato Nazionale con cadenza semestrale (giugno e dicembre).

20. NORME FINALI
20.1 Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le regioni devono essere dotate delle figure di docenza necessarie.
20.2 Nell’attesa di approvazione dei materiali didattici di cui al precedente articolo 14.3, i docenti possono utilizzare il materiale disponibile e idoneo alla trattazione dei programmi formativi.
20.3 I programmi di cui all’allegato F sono integrati e aggiornati a cura del gruppo di lavoro tecnico-operativo nazionale ed entro il 30 giugno 2018, tramite specifiche schede relative ai compiti svolti dai Volontari nei diversi scenari di rischio, così come individuati nell’allegato 1 del Decreto del 12 gennaio 2012.

ELENCO ALLEGATI
A. Fac-simile di lettera al medico curante del Volontario
B. Certificato anamnestico per Volontari
C. Questionario anamnestico relativo al controllo sanitario
D. Esame obiettivo orale relativo al controllo sanitario
E. Attestazione di idoneità ai servizi di volontariato a seguito del controllo sanitario
F. Programmi formativi:
i. foglio dati discenti;
ii. foglio firma discenti;
iii. verbale esame finale;
iv. attestato;
v. albo personale formato in materia di salute e sicurezza;
vi. questionario di gradimento.