- Cantiere Temporaneo e Mobile
- Datore di Lavoro
- Delega di Funzione
- Dirigente e Preposto
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Lavori in Quota
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Sorveglianza sull'applicazione delle norme di sicurezza
Morte di un operaio in seguito a caduta dovuta ad inadeguatezza di un ponteggio privo delle necessarie misure di sicurezza;
Il datore, quale responsabile della sicurezza sul lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione di sottrarvisi;
Assenza di una formale delega di funzioni;
Corresponsabilità del preposto.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO PRESIDENTE
1. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO CONSIGLIERE
2. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO CONSIGLIERE
3. Dott. VISCONTI SERGIO CONSIGLIERE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C. M. N. IL ..omissis..
2) S. P. N. IL ..omissis..
avverso SENTENZA del 23/01/2004
CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VISCONTI
SERGIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. GIUSEPPE
VENEZIANO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, il difensore degli imputati, l'Avv. GAETANO VICICONTE, che ha
concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Fatto
In data 30.6.1998 l'operaio V. V., mentre, alle dipendenze della s.r.l. C. C., era intento alla intonacatura ed alla imbiancatura del cortile interno della Scuola Carducci di Firenze, cadeva da un ponteggio posto ad una altezza di circa 15 metri, precipitando al suolo e riportando lesioni personali che ne cagionavano in breve tempo la morte.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 23.1.2004, confermava la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la responsabilità per cooperazione in omicidio colposo (artt. 113 e 589, 1° e 2° comma, c.p. ed artt. 23, 24 d.p.r. 164/1956 e 35, 36 d. l.vo 626/94) di C. M., direttore tecnico di cantiere, e sostanzialmente datore di lavoro della vittima, e del capocantiere S. P., e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, con concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge al solo S..
Pur non essendovi testimoni oculari del fatto, la Corte ha ritenuto, in base alla documentazione fotografica ed agli accertamenti successivi al fatto, che l'evento è stato causato dall'inadeguatezza del ponteggio, che doveva ricevere la cassa con la malta, essendo sicuri la riduzione del piano di calpestio mediante l'asporto di un montante e la parziale eliminazione del parapetto, al quale era stato tolto il corrente, ad un'altezza di circa 17 metri dal suolo. Né tali pericoli per la sicurezza del lavoro erano stati attenuati con la cintura di sicurezza e la fune di trattenuta.
In ordine alle posizioni personali degli imputati, la Corte di merito ha rilevato che non esisteva un preposto "interno" nel cantiere, e che il C. era persona solitamente presente sul lavoro. Inoltre, la Corte si è lungamente soffermata sulla circostanza che non era credibile che il V. fosse stato assunto proprio quel giorno, bensì che lavorava "al nero" già da tempo (pag. 17), e che non poteva ritenersi la sua condotta abnorme tale da far ravvisare la causa sopravvenuta tale da interrompere il nesso di causalità con la colpa degli imputati, né ravvisarsi il caso fortuito o la forza maggiore di cui all'art. 45 c.p., non essendo intervenuto alcun fattore estraneo alla produzione dell'evento, ma essendo verosimile che la caduta era derivata da una perdita di equilibrio ed alla citata assenza di alcune misure di sicurezza del ponteggio.
Con unico atto, gli imputati C. M. e S. P., a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello citata per due motivi.
Con il primo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della legge. La prima parte di questo motivo di ricorso è dedicata alla posizione del C., al quale, essendo il datore di lavoro, è devoluto, in base all'art. 4 d. l.vo n. 626/1994, l'obbligo di allestire le misure antinfortunistiche previste dalla legge, ma non quello di sorvegliare sulle attività lavorative, che è devoluto al preposto, ossia al capo del cantiere. Si sostiene nel ricorso, che, essendosi dato atto in sentenza (alle pagg. 8 e 13) che la ASL aveva controllato preventivamente che il ponteggio in questione fosse stato montato e mantenuto a norma di legge, non si può ritenere una responsabilità di posizione, ovvero oggettiva, del datore di lavoro in contrasto con l'art. 27, 1° comma, Cost..
Sono stati quindi richiamati precedenti giurisprudenziali di legittimità, secondo i quali: a) i poteri di controllo spettano al capocantiere; b) la delega di funzioni non è necessaria quando il preposto, per l'esiguità della spesa, può provvedere direttamente all'assunzione degli idonei mezzi antinfortunistici; c) la delega dell'esecuzione della funzione di controllo ben può desumersi da elementi di fatto, quale la preminenza di un lavoratore rispetto ad altri.
Sempre con il primo motivo di ricorso, gli imputati hanno dedotto non essere provata la loro colpa omissiva, ex art. 40, 2° comma, c.p.. Premesso che non è stata mai contestata la mancata disposizione della cintura di sicurezza e della fune di trattenuta, disciplinata da norme diverse da quelle indicate nel capo di imputazione, e che richiedono altri presupposti di fatto, non vi è prova alcuna che la caduta del V., dovuta presumibilmente a perdita di equilibrio - secondo gli stessi giudici di appello - sia derivata da colpa degli imputati, non presente il C. nel cantiere ed operando lo S. alla gru, e ben avendo potuto il V. alleggerire il ponteggio di sua iniziativa, in poco tempo, e senza che i ricorrenti avessero la possibilità di impedire l'evento.
Sotto questo aspetto, i ricorrenti hanno dedotto di non avere voluto sostenere l'interruzione del nesso causale, ma di escludere la stessa insorgenza di una violazione cautelare da parte loro, là dove l'art.5 d. l.vo n. 626/1994impone al lavoratore di utilizzare in modo appropriato i mezzi di sicurezza e di non modificarli, regola alla quale non si sarebbe attenuto il V. nello spazio di dieci minuti, in modo che gli imputati non abbiano avuto neppure la possibilità di intervenire.
Con il secondo motivo di gravame, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
I ricorrenti hanno rilevato che la Corte, per spiegare l'eliminazione di alcune parti del ponteggio, ha sostenuto la colpa commissiva, consistente nell'imprudente organizzazione dell'attività di approvvigionamento della malta, disposta dagli imputati, e cioè direttamente attraverso la gru, anziché dal basso a mezzo carrucola. I ricorrenti hanno sostenuto: a) l'immotivato giudizio di inattendibilità di due testimoni della difesa; b) l'assenza di prove che il C. fosse a conoscenza di tale modalità di approvvigionamento della malta; c) la immotivata esclusione dell'ipotesi che il V. sia caduto dal ponteggio per altra causa, ad esempio un malore, modificando le regole dell'onere probatorio del caso fortuito e della forza maggiore, che ricadono sull'imputato, solo se sia dimostrata la violazione di una regola cautelare doverosa.
Diritto
Come si evince dalla esposizione dei motivi di ricorso, il primo di essi si articola in varie argomentazioni, distinte fra loro, e che, quindi, è bene trattare separatamente.
In primo luogo, il ricorrente C. censura la sentenza impugnata per avere attribuito al datore di lavoro l'obbligo di sorvegliare sull'adozione delle misure antinfortunistiche, e non solo quelle di allestire tali misure, come disposto dall'art. 4 d. l.vo n. 626/1994.
La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente sostenuto che "in tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche" (Cass. 16.1.2004 n. 18638).
È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette.
Tali conclusioni si evincono non solo dallo stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d.lvo 19.9.1994 n. 626/1994, che non pone a carico del datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli diretti o per interposta persona, atti a garantirne l'applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale dispone che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
L'espressione "adottare" non va riferita al solo allestimento delle misure ed al porle a disposizione di un eventuale preposto o, addirittura, dei soli lavoratori, senza curarne il puntuale impiego, così come sostenuto dal ricorrente C.. L'interpretazione riduttiva dell'obbligo del datore di lavoro di "adottare" le misure antinfortunistiche non coincide con gli adempimenti necessari a lui richiesti, dovendosi tenere conto dei possibili problemi insorgenti durante la fase esecutiva di un qualsiasi lavoro, soprattutto la eventuale concorrenza della negligenza del prestatore, tanto che lo stesso decreto n. 626/1994 ha posto oneri a carico di quest'ultimo, tra cui la "attuazione" delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi dei lavoratori (art.35,comma 2 d. l.vo n.626/1994, contestato al C., contravvenzione dichiarata estinta per prescrizione con la sentenza di appello).
Infine, le argomentazioni svolte trovano conforto nell'orientamento giurisprudenziale tracciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 5 del 25.11.1998, con la quale è stato ritenuto che "in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità (nella specie derivante dalla sua posizione di subappaltante di pura mano d'opera), ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro (nella specie il cantiere edile apprestato dall'imprenditore appaltante) abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera" (conforme Cass. 28.9.1999 n. 13377).
Con un secondo argomento il ricorrente C. ha censurato la sentenza impugnata per non avere ritenuto, pur in assenza di una delega formale, che i poteri di controllo venivano esercitati dal capocantiere, e che tale conferimento della funzione ben poteva ricavarsi da elementi di fatto, quali la preminenza di un lavoratore rispetto ad altri.
Nella specie, lo stesso ricorrente ammette l'assenza di formali investiture, che risultano inesistenti anche dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata. Né sussiste prova alcuna che l'impresa della quale è titolare il C. sia di dimensioni tali da non consentire l'esercizio del dovere di controllo da parte del datore di lavoro, fermo restando che anche in tali casi sia necessaria l'esistenza di una delega per il preposto, come sancito dall'art. 4 D. l.vo n. 626/1994, che ha fissato norme specifiche nei rapporti tra datore di lavoro, dirigente e preposto (Cass. 1.4.2004 n. 24055; Cass. 27.2.1998 n. 3602). Non si evince quindi alcuna violazione di legge dal testo della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto poter coesistere la responsabilità concorrente, con il preposto, del datore di lavoro, il quale non solo non ha sorvegliato sull'attuazione delle misure antinfortunistiche, consentendo il perpetuarsi di una pratica contra legem, ma altresì non era un imprenditore "assenteista" (pag. 14 sentenza impugnata), fermo restando che anche in caso di non frequente presenza sul cantiere la responsabilità penale sussisterebbe.
Inoltre, non risulta alcun organigramma che attribuisca al solo coimputato S. il dovere di vigilanza sull'attuazione delle norme antinfortunistiche.
Va, poi, rilevato che i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., pur non citando espressamente tali norme, non essendo stata mai contestata la mancata disposizione della cintura di sicurezza e della fune di trattenuta. Sul punto va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità dei prevenuti per la riduzione del piano di calpestio e per la parziale eliminazione del parapetto ad un'altezza di circa 17 metri dal suolo. L'espressione di cui a pag. 15 della sentenza impugnata ("la riduzione delle protezioni a presidio di un lavoratore allocato a più di m. 2 dal suolo, se fosse stata compensata con la cintura di sicurezza e con la fune di trattenuta, di certo non avrebbe comportato una caduta mortale") ha solo una valenza sussidiaria rispetto alla contestazione principale, e trattasi di circostanza deducibile dallo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale.
Come è stato ritenuto dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 16 del 19.6.1996, "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (conformi Cass. 14.6.2004 n. 36003; Cass. 4.2.2004 n. 16900).
Le argomentazioni esposte assorbono quasi totalmente l'ultima parte del primo motivo di ricorso, attinente alla ritenuta responsabilità univoca della sola vittima in ordine alla produzione dell'evento, e quindi all'esclusione della colpa omissiva e del nesso di causalità ex art. 40, 2° comma, c.p..
Occorre aggiungere che la censura alla sentenza di appello - richiamata infatti più propriamente anche nel secondo motivo di ricorso - riguarda l'eventuale travisamento dei fatti, come vizio previsto dall'art. 606 lett. e) c.p.p. (e ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità non sindacabile in cassazione).
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressoché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997 n. 6402).
Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto, in modo logico e corretto, la responsabilità dei ricorrenti, escludendo che - comunque - la eventuale, e non provata, perdita di equilibrio possa costituire il caso fortuito, in quanto la mancata attuazione delle misure antinfortunistiche è stata la causa dell'evento, e, con l'attuazione delle medesime, anche il presunto "malessere" non avrebbe avuto conseguenze letali.
Anche la presunta rimozione di parte del parapetto e del piano di calpestio da parte del V., senza che il C. e lo S. ne siano venuti a conoscenza, che integra il secondo motivo di ricorso, è stata ritenuta circostanza non solo non veritiera, ma anche illogica, perché la vittima avrebbe dovuto operare in uno spazio limitato di tempo di circa dieci minuti, e per risultare dagli accertamenti istruttori che le modalità di posizionamento della malta sul ponteggio erano già attuate da tempo, e quindi gli imputati ne erano a conoscenza.
Tale motivazione è logica e congrua, e quindi la diversa valutazione delle risultanze processuali da parte dei ricorrenti non è valutabile in sede di giudizio di legittimità.
I ricorsi vanno, quindi, rigettati, con conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2005.
Depositata in cancelleria il 1 giugno 2005.