Roma, lì data del protocollo

Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO
DIRETTIVA 2014/90/EU


A Elenco indirizzi allegato
…omissis…


Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione
Non di Serie n. 7/2023

Argomento: SAFETY ALERT - Equipaggiamento marittimo non conforme. MED/1.5c - “Anti Exposure Transit Suit” del fabbricante “Northern Diver”.
Misure restrittive adottate in accordo all’articolo 28 del d.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239 e ss.mm.ii. “Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE”.

1. Scopo
A. Aggiornare gli stakeholder rispetto a misure restrittive adottate, da Autorità di vigilanza del mercato (AVM) estera, per l’equipaggiamento marittimo in titolo poiché non conforme alle previsioni della norma di settore europea.
B. Intercettare detto prodotto all’interno del territorio nazionale nonché a bordo del naviglio nazionale ed indirizzare le azioni discendenti.

2. Premessa
Si comunica che questa AVM¹ riceve - attraverso la piattaforma europea ICSMS² - le restrizioni imposte ad equipaggiamenti marittimi accertati non conformi ai requisiti della direttiva MED³ .

3. Considerazioni
Il 17/04/2023 la Bundesamt fur Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) – nella sua posizione di AVM della Germania - ha adottato, rilanciando l’informativa⁴ del fabbricante britannico Northern Diver, le misure volontarie intraprese da detto operatore economico a fronte di non meglio precisate anomalie di certificazione del prodotto in argomento.

4. Disposizioni
Alla luce di quanto precede, in ottemperanza all’articolo 28, comma 8 del d.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii., questa AVM ritiene che tali misure - ossia il divieto di commercializzazione/ritiro⁵ ed il richiamo⁶ dell’equipaggiamento marittimo in esame, meglio specificato in allegato 1 - siano da estendere al territorio italiano.
I destinatari della presente Circolare riferiscano a questa Autorità di vigilanza - con la massima cortese sollecitudine - circostanziate informazioni in caso di rinvenimento dell’equipaggiamento in discorso a bordo di navi nazionali, così da consentire una efficace regia delle azioni da adottarsi nei confronti dei Soggetti a vario titolo coinvolti (es. Armatore, Società di gestione ai fini ISM).
La presente Circolare è indirizzata anche all’Agenzia Accise, Dogane Monopoli di Stato per le discendenti azioni di competenza.

5. Conclusioni
Scenari particolari relativi all’applicazione della presente Circolare, siano resi noti a questo Comando generale - via posta elettronica certificata (PEC) ⁷ - anticipandone i contenuti - ove ritenuto opportuno - alla casella di posta elettronica istituzionale (PEI) di questo Reparto riportata in P.d.C..
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

____

¹ Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2014/90/UE).
² The Internet-supported information and Communication System for the pan-European Market Surveillance.
³ Direttiva 2014/90/UE del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
⁴ https://www.ndiver.com/product-recall-solas-transit-suit Il fabbricante ha, altresì, reso note - sul proprio sito internet - le modalità attraverso cui l’utilizzatore finale, senza oneri, può restituire il prodotto deficitario ed ottenerne la relativa sostituzione.
⁵ Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ll) del d.P.R. n. 239/2017: il ritiro è una misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura.
⁶ Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ii) del d.P.R. n. 239/2017 il richiamo è un provvedimento volto ad ottenere la restituzione dell’equipaggiamento marittimo che è già installato a bordo di navi UE o acquistato con l’intenzione di installarlo a bordo delle medesime navi.
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Allegato 1

 

AVM

¹

Item

Produttore

Identificazione

del prodotto

Natura della non conformità

Rischio associato

(valutazioni della AVM che ha completato l’investigazione)

Misura adottata e da considerare estesa al territorio nazionale

Tipo prodotto

Certificazione

Modello

Bundesamt fur Seeschifffahrt

und Hydrographie (BSH)

Germania

MED/ 1.5c

Northern Diver (International) Ltd. Lancashire


United

Kingdom

Tuta

anti esposizione

Certificato di esame del tipo

(Module B) n. MED-2452/EU- 001/2017/01 rilasciato da VTU 2452 con scadenza 22 Giugno 2022.

Certificato di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (Modulo E) n. MED-2452/EU- 001/2017/01 rilasciato da VTU 2452 con scadenza 22 Giugno 2022.

P052 (riferimento fascicolo tecnico)

Anomalia nella relativa

certificazione.

Principio di precauzione.

Equipaggiamenti marittimi

accompagnati da certificazione non adeguata - in accordo alla Direttiva 2014/90/UE (MED) - non possono essere immessi sul mercato od installati a bordo di navi di bandiera europea.

Divieto di commercializzazione/ Ritiro dal mercato

²

Richiamo

³

___

¹ Autorità di vigilanza del mercato che ha adottato, originariamente, la misura restrittiva.
² Ritiro (cfr. d.P.R. n. 239/2017 e ss.mm.ii., articolo 3, comma 1, lettera ll): una misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura.
³ Richiamo (cfr. d.P.R. n. 239/2017 e ss.mm.ii., articolo 3, comma 1, lettera ii): un provvedimento volto ad ottenere la restituzione dell’equipaggiamento marittimo che è già installato a bordo di navi UE o acquistato con l’intenzione di installarlo a bordo delle medesime navi.