Roma, lì data del protocollo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e marittima

A Elenco indirizzi allegato
…omissis…


Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione
Non di Serie n. 10/2023

Argomento: Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco) (MED/3.3).

Riferimento:
1. D.P.R. 239/2017 (direttiva 2014/90/EU sull’equipaggiamento marittimo) e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157.
2. Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Serie: Generale n. 149/2019.

1. Scopo
Informare le parti interessate:
- in merito alla necessità di utilizzare gli indumenti di protezione¹ in argomento in accordo alle indicazioni e limitazioni d’uso associate alle relative prestazioni di protezione;
- a riguardo dell’approfondimento tecnico promosso e condotto, a livello europeo, da questo Comando generale - nella sua posizione di Autorità responsabile per l’implementazione delle norme in riferimento - sull’equipaggiamento marittimo in argomento.

2. Premessa
Nell’ambito del monitoraggio della performance della flotta nazionale rispetto alle ispezioni condotte in regime PSC - segnatamente, nell’area nord-europea della regione del Paris MoU - questo Comando generale ha rilevato, sin dal 2019, un incremento di deficienze sul prodotto in premessa.
Più in particolare, tale equipaggiamento - denominato, più comunemente, “tuta antincendio” - ancorché certificato in accordo alla direttiva 2014/90/UE (Marine Equipment Directive - MED) - è stato rinvenuto in uso senza tenere conto delle limitazioni riportate, anche su relativi label, sotto l’espressione not for fire entry o not suitable for fire entry.

3. Considerazioni
Allo scopo di meglio comprendere il merito di tali rilievi, questo Comando generale - anche a valle del confronto con le competenti Autorità dello Stato di approdo e nel contesto dei lavori del Maritime Safety Committee (MSC) dell’IMO - ha condotto approfondimenti sulle norme di costruzione e prova, per la certificazione di dette “tute”, rese legalmente vincolanti attraverso lo strumento del c.d. Regolamento di esecuzione (Implementing Regulation - IR) alla direttiva MED.
Coerentemente con l’attuale requisito IMO che ne prescrive la dotazione a bordo - senza distinzione rispetto alla tipologia di nave - per scenari di lotta agli incendi che presumono l’assenza di un contatto diretto dell’operatore con la fiamma, il citato strumento unionale classifica le tute antincendio come close proximity clothing (ripresa dalla limitazione not for fire entry presente sulla loro etichetta) prescrivendone un uso conferente con gli standard di riferimento e con le istruzioni stabilite dal fabbricante ed in accompagnamento al prodotto.
In sintesi, pur se conformi al benchmark tecnico stabilito dal legislatore europeo - come declinazione dell’attuale requisito IMO - le tute ad oggi disponibili sul mercato - ove non impiegate secondo le anzidette limitazioni - potrebbero non risultare adeguate in scenari di flame engulfment.
Sulla base del rationale sopra sviluppato, questo Comando generale si è già attivato - in seno ai consessi specialistici di settore (MarED², MED EG³, EU coordination process on IMO instruments) - sia per contribuire all’elaborazione, entro il 2024, del prossimo IR, sia per partecipare alla modifica dei requisiti essenziali del Codice FSS in tema di tute antincendio.

4. Disposizioni
Alla luce di quanto sopra delineato e nelle more del perfezionamento degli interventi anzi accennati, si dispone che gli armatori e le Società di gestione ai fini ISM provvedano affinché:
1. il personale di bordo riceva una familiarizzazione rispetto alle limitazioni d’uso delle tute antincendio certificate MED che, ancorché conformi agli standard tecnici applicabili, figurano quali indumenti not for fire entry e/o, più in generale, che non assicurano adeguata protezione contro specifici scenari di lotta gli incendi;
2. il Training manual⁴ ed il Fire safety operational booklet⁵ della nave (o la loro versione combinata⁶) siano aggiornati in presenza di equipaggiamenti gravati da dette limitazioni;
3. le prove antincendio siano condotte per scenari coerenti con le limitazioni di impiego delle tute presenti a bordo. Le pertinenti registrazioni diano atto di tale approccio.
Le relative evidenze siano adeguatamente mantenute a bordo, anche ai fini di un puntuale riscontro di eventuali quesiti, circa le caratteristiche delle tute antincendio in dotazione alla nave, nell’ambito di ispezioni in regime di port State control (PSC).

5. Conclusioni
Scenari particolari circa l’applicazione della presente Circolare, siano resi noti a questo Comando generale - via posta elettronica certificata (PEC) in P.d.C., anticipandone i contenuti - se del caso - via posta elettronica istituzionale (PEI) in P.d.C.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ Gli equipaggiamenti marittimi qui trattati sono prescritti dalla Regola 10.10.1 del Capitolo II-2 della SOLAS 1974 come emendata. Le loro caratteristiche sono stipulate nel § 2.1.1.1. del Codice FSS.
² Gruppo europeo degli Organismi notificati.
³ Marine Equipment Expert Group.
⁴ Cfr. SOLAS 1974 come emendata, Capitolo II-2, Regola 15.2.
⁵ Cfr. SOLAS 1974 come emendata, Capitolo II-2, Regola 16.2 e D.P.R. 435/91, articolo 246.
⁶ Cfr. SOLAS 1974 come emendata, Capitolo II-2, Regola 16.2.2.4.