Tipologia: CCNL
Data firma: 23 maggio 2022
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti
Fonte: flai.it

Sommario:

 

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 4 - Efficacia del contratto
Art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Sistema della bilateralità
Art. 7 - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
Art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Art. 9 - Osservatori
Art. 10 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 11 - Commissione nazionale paritetica per le “pari opportunità”
Art. 12 - Mercato del lavoro: azioni bilaterali
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 13 - Assunzione
Art. 14 - Contratto individuale
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 18 - Apprendistato
Art. 19 - Somministrazione di lavoro
Art. 20 - Riassunzione
Art. 21 - Categorie di operai agricoli
Art. 22 - Categorie di operai florovivaisti
Art. 23 - Trasformazione del rapporto
Art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
Art. 25 - Lavoratori migranti
Art. 26 - Trasporti e asili nido
Art. 27 - Pari opportunità
Art. 28 - Convenzioni - Programmi di assunzione
Art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta
Art. 30 - Appalti
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 31 - Classificazione
Art. 32 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai agricoli
Art. 33 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai florovivaisti
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Riposo settimanale
Art. 36 - Ferie
Art. 37 - Ferie solidali
Art. 38 - Permessi per formazione continua
Art. 39 - Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 40 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 41 - Giorni festivi operai agricoli
Art. 42 - Giorni festivi operai florovivaisti
Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Art. 44 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Art. 45 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
Art. 46 - Interruzioni e recuperi operai florovivaisti
Art. 47 - Attrezzi ed utensili
Art. 48 - Organizzazione del lavoro
Art. 49 - Trasferimenti operai florovivaisti
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 50 - Retribuzione
Art. 51 - Ex scala mobile
Art. 52 - Tredicesima mensilità
Art. 53 - Quattordicesima mensilità
Art. 54 - Scatti di anzianità
Art. 55 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 56 - Rimborso spese
Art. 57 - Cottimo
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto

 

Titolo VII - Previdenza - assistenza - tutela della salute
Art. 59 - Previdenza e assistenza
Art. 60 - Fondo nazionale di previdenza complementare
Art. 61 - Malattia ed infortunio operai agricoli
Art. 62 - Malattia ed infortunio operai florovivaisti
Art. 63 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai agricoli
Art. 64 - Cassa integrazione salari
Art. 65 - Anticipazione trattamenti assistenziali
Art. 66 - Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Art. 67 - Welfare integrativo a livello nazionale
Art. 68 - Lavori pesanti o nocivi
Art. 69 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 70 - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Art. 71 - Libretto sindacale e sanitario
Art. 72 - Lavoratori tossicodipendenti
Titolo VIII - Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 73 - Trapasso di azienda
Art. 74 - Servizio militare
Art. 75 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 76 - Dimissioni per giusta causa
Art. 77 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 78 - Norme disciplinari operai agricoli
Art. 79 - Norme disciplinari operai florovivaisti
Art. 80 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai florovivaisti
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 81 - Delegato d’azienda operai agricoli
Art. 82 - Delegato d’azienda operai florovivaisti
Art. 83 - Tutela del delegato di azienda
Art. 84 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 85 - Riunioni in azienda
Art. 86 - Permessi sindacali
Art. 87 - Permessi per le assemblee di Agrifondo
Art. 88 - Contributo contrattuale
Art. 89 - Quote sindacali per delega
Titolo X - Norme finali
Art. 90 - Controversie individuali
Art. 91 - Controversie collettive
Art. 92 - Condizioni di miglior favore
Art. 93 - Contrattazione provinciale operai agricoli
Art. 94 - Contrattazione provinciale operai florovivaisti
Art. 95 - Esclusività di stampa. Archivi contratti
Allegati
Allegato n. 1
Allegato n. 2                   
Allegato n. 2-bis
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6 Verbale di accordo “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Comitati paritetici” 19 giugno 2018
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
Allegato n. 10
Allegato n. 11
Allegato n. 12 Accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo 19 giugno 2018
Allegato n. 13
Allegato n. 14
Allegato n. 15
Allegato n. 16
Allegato n. 17 “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”
Allegato n. 18 Accordo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 19 giugno 2018
Allegato n. 19
Allegato n. 20
Allegato n. 21


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti

L’anno 2022, il giorno 23 del mese di Maggio, in Roma, tra la Confederazione generale dell’agricoltura italiana, [...], con la partecipazione: della Federazione nazionale dei proprietari conduttori in economia, […], della Federazione nazionale affittuari conduttori in economia, […], della Federazione italiana impresa agricola familiare (Fiiaf), […], dell’Associazione italiana costruttori del verde (Assoverde), […], dell’Associazione piscicoltori italiani (Api), […], la Confederazione nazionale coldiretti, […], la Cia - Agricoltori Italiani, […], la Flai-Cgil, […], la Fai-Cisl, […], la Uila-Uil, […], in applicazione dell’Accordo nazionale di rinnovo sottoscritto in pari data, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, da valere in tutto il territorio della Repubblica italiana. 

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche
1 e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti2.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
• le aziende ortofrutticole;
• le aziende oleicole e i frantoi;
• le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
• le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura)
3;
• le aziende vitivinicole;
• le aziende funghicole;
• le aziende casearie;
• le aziende tabacchicole;
• le aziende faunistico-venatorie;
• le aziende agrituristiche;
• le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
• le aziende di coltivazioni idroponiche.
___

1 Sono florovivaistiche le aziende:
• vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
• produttrici di piante ornamentali da serra;
• produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
• produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
2 Per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai si vedano gli allegati 2 e 2-bis del presente CCNL.
3 Per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese che esercitano attività di acquacoltura e i loro operai si veda anche l’Accordo del 19 giugno 2018 (Cfr. Allegato n. 5).

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.
Contratto nazionale […]
Contratto provinciale
[…]
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 93 e 94 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]
Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 93 e 94 del presente contratto), per i quali - ferma restando l’applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo. Le materie così disciplinate sono sostitutive della disciplina prevista nei contratti provinciali.
Aziende plurilocalizzate
Alle imprese o ai gruppi di imprese - così come individuati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile - che operano su una pluralità di regioni o province, è riconosciuta la possibilità, a richiesta degli stessi, di applicare le disposizioni individuate con specifico accordo sindacale aziendale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente contratto.
Resta ferma, per tali imprese o gruppi di imprese, la possibilità di applicare in ogni provincia le disposizioni del corrispondente contratto provinciale, nonché di effettuare l’accentramento amministrativo secondo le norme vigenti.
Restano salvi i trattamenti di miglior favore eventualmente previsti.
Nota a verbale
Al fine di favorire la diffusione delle erogazioni legate alla produttività, le parti stipulanti il presente CCNL hanno elaborato linee guida utili a definire modelli di premio di risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge (Allegato n. 4). Le linee guida così definite potranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in funzione delle particolari esigenze territoriali, in modo tale da consentire comunque l’accesso al particolare regime agevolato fiscale e contributivo.
Nota a verbale
Le Parti stipulanti il presente CCNL hanno sottoscritto il 19 giugno 2018 un “Accordo su relazioni sindacali, contrattazione collettiva e rappresentanza nel settore agricolo” (Allegato n. 21).

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Sistema della bilateralità

In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti - al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti - concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi:
• Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato EBAN, di cui all’art. 7 del presente CCNL;
• Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’art. 8 del presente CCNL.
Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Norma transitoria
I preesistenti organismi bilaterali di seguito indicati restano in attività fino a quando le relative funzioni saranno assorbite dall’Ente bilaterale agricolo nazionale o dalle Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali:
• Osservatori nazionale, regionali, provinciali di cui all’art. 9 del CCNL;
• “Centri di formazione agricola” di cui all’art. 10 del CCNL;
• “Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità” di cui all’art. 11 del CCNL;
• “Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro” e “Comitati paritetici provinciali per la salute e la sicurezza sul lavoro” previsti dall’Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. 6).

Art. 7 - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale
Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato EBAN, con il compito di:
[…]
d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori;
[…]
f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. 6 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti);
g) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti;
h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti;
i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività;
j) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;
k) esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
l) rafforzare, attraverso la formazione, l’integrazione tra scuola e lavoro, con specifici programmi formativi sperimentali e relative attività per sviluppare forme di collaborazione tra Aziende agricole, organizzazioni sindacali e datoriali, Università e/o scuole secondarie di 2° grado, ITS (Istituti Tecnici Superiori), al fine di rispondere alle esigenze di ricercare nuove professionalità per le aziende e creare una maggiore occupabilità dei giovani nel settore agricolo.
Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive.
[…]

Art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Le Casse extra legem/Enti bilaterali agricoli territoriali sono costituite dalle Parti a livello territoriale al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall’art. 63 del presente CCNL.
Le Casse extra legem/Enti possono inoltre:
• svolgere le funzioni demandate all’Osservatorio provinciale dall’art. 9 del vigente CCNL, ai Centri di formazione agricola dall’art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall’Allegato n. 6 al vigente CCNL;
[…]
• esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
[…]
Ferma restando l’autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione, le parti stipulanti il presente CCNL hanno definito linee-guida congiunte per la riorganizzazione e la valorizzazione degli strumenti della bilateralità territoriale (Allegato n. 7).
Le Parti si impegnano a completare il processo di trasformazione/costituzione degli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali entro il 31 dicembre 2022.
Nota a verbale
Le Parti concordano sull’opportunità di avviare un’attività di monitoraggio, anche attraverso l’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, sullo stato di attuazione delle Linee guida per la riorganizzazione e la valorizzazione delle Casse extra legem di cui all’accordo del 30 Luglio 2012 (allegato 7), al fine di verificare l’effettivo ampliamento dei compiti affidati alle predette Casse, e la loro evoluzione in Enti Bilaterali Agricoli Territoriali.

Art. 9 - Osservatori
Osservatorio nazionale
L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
• le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
• le dinamiche e le tendenze dell’impiego di lavoratori stranieri e delle relative problematiche anche al fine di fornire alle parti costituenti il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
• i fabbisogni di formazione professionale;
• le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d’area;
• i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
• l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
• l’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali, anche al fine di proporre iniziative alle parti interessate per rimuovere gli ostacoli che possono incidere negativamente sul normale svolgimento dei negoziati. A tal fine l’osservatorio sarà convocato a richiesta di una delle parti;
• la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.
L’Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L’Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Osservatorio regionale
Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
• applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse;
• politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
• politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente;
• analisi delle classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai Contratti provinciali della regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei contratti provinciali al fine di favorire l’armonizzazione di eventuali incoerenze;
• monitoraggio dell’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione.
L’Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio regionale, laddove non ancora presente, entro il 31 Dicembre 2022.
Osservatorio provinciale
Le parti convengono di costituire a livello provinciale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
• fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
• analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 90;
• esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Per il funzionamento degli Osservatori (nazionale, regionali e provinciali) si rinvia al Regolamento di cui all’Allegato n. 8 del presente CCNL.

Art. 11 - Commissione nazionale paritetica per le “pari opportunità”
Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.
La Commissione ha l’incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza l’andamento dell’occupazione femminile in agricoltura utilizzando anche i dati forniti dall’Osservatorio nazionale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di “azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero in applicazione della Raccomandazione CEE 13.12.1984 n. 635, dei Programmi di azione della Comunità europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunità;
c) individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;
d) propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l’individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro, Collocamento e mercato del lavoro
Art. 13 - Assunzione

L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 16 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17.10.1967, n. 977, come modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345 e dal d.lgs. 18.8.2000, n. 262.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, d.lgs. 26.3.2001, n. 151).

Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
[…]
I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tredici anni o portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

Art. 18 - Apprendistato
Le parti - rilevata l’importanza dell’apprendistato ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono, con l’Accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato n. 10) e con l’Accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) (Allegato n. 11) per gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015.

Art. 19 - Somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. n. 81 del 2015, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.
4
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi.
Impegno a verbale
Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.
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4. L’unità equivalente è pari a 270 giornate

Art. 25 - Lavoratori migranti
L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell’assunzione alla manodopera locale.
[…]

Art. 27 - Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Le Parti concordano sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, la Commissione nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 11 del vigente CCNL, viene in-vestita del compito di recepire i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali inviati dalle sedi territoriali, al fine di monitorare le condotte poste in essere e promuovere la necessità di ricercare soluzioni alle problematiche emerse.
Le parti con Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. 12) recepiscono i principi a cui si ispira il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” (D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Art. 28 - Convenzioni - Programmi di assunzione
Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni, strumento utile alla salvaguardia ed alla stabilizzazione occupazionale in modo coerente con le caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
[…]
3. alle imprese che sottoscriveranno accordi di convenzione, l’Ebat, anche per il tramite del sistema bilaterale nazionale, assicurerà l’accesso prioritario per l’erogazione della formazione ed informazione in tema di salute e sicurezza;
[…]

Art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta
Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne daranno comunicazione all’Osservatorio provinciale, secondo le modalità e nei termini stabiliti dai contratti provinciali.
Gli operai addetti alla raccolta dei prodotti sulla pianta sono considerati lavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 6, legge 31.3.1979, n. 92)
5.
Ai lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente CCNL, salvo condizioni di miglior favore.
___

5 Cfr. circolare INPS n. 126 del 16.12.2009.

Art. 30 - Appalti
Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.
In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa.
L’impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto. All’impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva.
È necessario altresì che l’impresa committente verifichi la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, acquisendo da quest’ultima la relativa certificazione (DURC).
L’impresa agricola committente è tenuta a verificare che l’impresa appaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel caso in cui l’azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso stato membro dell’Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno stato terzo / extra UE, ai lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto si applicano, ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione
- compreso il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento - previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché le disposizioni in materia di accesso alle informazioni di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo.
Le Parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione dell’appalto all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale.
Impegno a verbale
Le Parti - pur convenendo che l’assunzione diretta del personale da parte delle imprese agricole rappresenti la forma più idonea per soddisfare le esigenze lavorative aziendali - si impegnano a sottoscrivere uno specifico avviso comune entro il 31 Dicembre 2022 al fine di trovare soluzioni da proporre agli organi competenti che rendano più trasparenti le forme di esternalizzazione in agricoltura, offrendo maggiori tutele ai lavoratori coinvolti negli appalti e fornendo idonee garanzie alle imprese agricole committenti.

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.
Per gli operai addetti alle stalle, all’acquacoltura e alle attività agrituristiche, alla vendita diretta, a eventi e attività promozionali, alle fattorie sociali e alle fattorie didattiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro.
In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, una diversa distribuzione dell’orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.

Art. 35 - Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all’art. 22 della legge 17.10.1967, n. 977, modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Per gli operai addetti al bestiame, all’acquacoltura, alle attività agrituristiche, alla vendita diretta, a eventi e attività promozionali, alle fattorie sociali e alle fattorie didattiche, e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell’art. 8 della legge 22.2.1934, n. 370.

Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 41;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Le Parti si impegnano a dare attuazione in sede di rinnovo dei contratti provinciali alle deleghe previste dagli articoli 34, 35 e 43 in favore degli operai addetti alle attività agrituristiche, alla vendita diretta, a eventi e attività promozionali, alle fattorie sociali e alle fattorie didattiche.

Art. 44 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 34;
b) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 42;
c) lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Le Parti si impegnano a dare attuazione in sede di rinnovo dei contratti provinciali alle deleghe previste dagli articoli 34, 35 e 44 in favore degli operai addetti alle attività agrituristiche, alla vendita diretta, a eventi e attività promozionali, alle fattorie sociali e alle fattorie didattiche.

Art. 45 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
[…]
Per l’operaio a tempo indeterminato i Contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8.8.1972, n. 457.
[…]

Art. 46 - Interruzioni e recuperi operai florovivaisti
Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di lavoro complessivamente in un giorno.
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi quindici giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge n. 457 del 72.

Art. 47 - Attrezzi ed utensili
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.

Art. 48 - Organizzazione del lavoro
I Contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell’attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l’organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi specifici esami ai sensi dell’articolo 9.
I Contratti provinciali di lavoro dovranno, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare l’assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l’esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.

Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 57 - Cottimo

Le organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti provinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite ai tipi di azienda di cui all’art. 1, “Oggetto del contratto”.

Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 59 - Previdenza e assistenza

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 68 - Lavori pesanti o nocivi
I Contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori nocivi e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.

Art. 69 - Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano “fattori di nocività”:
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i Contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di due ore e venti minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del Protocollo d’intesa allegato al presente CCNL (Allegato n. 17), i Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i Contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20.5.1970, n. 300 - potrà essere richiesto l’intervento dei Centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 38 del presente CCNL, nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 demandate alla contrattazione collettiva, con particolare riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), sono state attuate rispettivamente con gli accordi del 19 giugno 2018 (Allegati n. 6 e n. 18).

Art. 70 - Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge
15.
Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di cinque mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell’arco temporale di tre anni
16.
Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.
___

15 Cfr. art. 24 del D.lgs. n. 80/2015.
16 Cfr. art. 67 del presente CCNL.

Art. 71 - Libretto sindacale e sanitario
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile allegato al presente contratto collettivo nazionale di lavoro (Allegato n. 19), cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale integrativo.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall’operaio presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Titolo VIII - Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 75 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, come modificate dalla legge n. 108 del 1990.
A. Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
• le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza notificazioni;
[…]
• la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali di lavoro;
• la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
• i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
B. Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:
• le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
[…]

Art. 78 - Norme disciplinari operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.
[…]

Art. 79 - Norme disciplinari operai florovivaisti
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1. con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all’azienda e ai macchinari;
2. con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[…]

Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 81 - Delegato d’azienda operai agricoli

Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (vedi il Protocollo di cui all’Allegato n. 20), sarà eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 83 del presente contratto.
I contratti provinciali prevedranno eventuali norme particolari per agevolare l’esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo indeterminato o determinato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore;
c) confrontarsi con la direzione aziendale in merito alle iniziative che incidono direttamente sull’organizzazione del lavoro e sulla formazione;
d) ricevere informazioni sui programmi occupazionali e confrontarsi con la direzione aziendale, attraverso la definizione di incontri periodici, relativamente al fabbisogno di manodopera.
[…]

Art. 82 - Delegato d’azienda operai florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (vedi il Protocollo di cui all’Allegato n. 20), sarà eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore;
c) confrontarsi con la direzione aziendale in merito alle iniziative che incidono direttamente sull’organizzazione del lavoro e sulla formazione;
d) ricevere informazioni sui programmi occupazionali e confrontarsi con la direzione aziendale, attraverso la definizione di incontri periodici, relativamente al fabbisogno di manodopera.
[…]

Art. 84 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di Intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (vedi Allegato n. 20).
Impegno a verbale
Le parti convengono di istituire un gruppo di lavoro per la revisione del Protocollo di Intesa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Allegato n. 20), con l’impegno di completare i lavori entro quattro mesi dalla stipula del contratto.

Art. 85 - Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (vedi Allegato n. 20).

Titolo X - Norme finali
Art. 93 - Contrattazione provinciale operai agricoli

Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l’ambito di applicazione.
Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito all’art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:
• art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
art. 9 - Osservatori
art. 13 - Assunzione
art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
art. 18 - Apprendistato professionalizzante
• art. 20 - Riassunzione
• art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
art. 25 - Lavoratori migranti
art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta
• art. 31 - Classificazione
art. 34 - Orario di lavoro
art. 35 - Riposo settimanale
• art. 38 - Permessi per formazione continua
• art. 40 - Permessi per corsi di recupero scolastico
art. 43 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
art. 45 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
art. 48 - Organizzazione del lavoro
• art. 50 - Retribuzione
• art. 55 - Obblighi particolari tra le parti
• art. 56 - Rimborso spese
art. 57 - Cottimo
• art. 63 - Integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro operai agricoli
art. 68 - Lavori pesanti o nocivi
art. 69 - Tutela della salute dei lavoratori
art. 78 - Norme disciplinari operai agricoli
art. 81 - Delegato d’azienda operai agricoli
• art. 89 - Quote sindacali per delega
Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente normativa.
[…]

Art. 94 - Contrattazione provinciale operai florovivaisti
Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all’articolo “Oggetto del contratto” le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno procedere alla stipulazione di Contratti provinciali nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:
1. gli adempimenti di cui agli articoli 5, 8, 17, 18, 20, 24, 18, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 48, 50, 55, 56, 57, 62, 68, 69 e 89;
2. gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
3. l’eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di lavoro fornisca l’abitazione, altri annessi o il vitto.
Le parti contraenti si impegnano di osservare e far osservare il presente contratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni provinciali in caso di necessità al fine di facilitare l’applicazione del contratto o dirimere eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso.
[…]
Impegno a verbale - Diffusione contratti e tabelle
Le parti, considerata l’utilità di portare a conoscenza immediata e diretta dei propri associati il testo delle convenzioni collettive tra le stesse concordate, convengono di assicurare ogni possibile forma di diffusione agli accordi e contratti nazionali e provinciali.
[…]

Allegati
Allegato n. 17 “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”
A) Protocollo d’intesa
Le parti contraenti, nell’intento di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, con il presente “Protocollo” intendono fornire agli operatori agricoli, datori di lavoro e lavoratori, un sintetico quadro di riferimento per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
Al fine, anzitutto, di una opportuna conoscenza delle principali disposizioni di legge che disciplinano la materia in esame, si richiamano i principali provvedimenti legislativi:
 

DPR 27/04/55, n. 547

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

DPR 19/03/56, n. 303

“Norme generali per l’igiene del lavoro”.

d.lgs. 15/07/91, n. 277

Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

d.lgs. 19/09/94, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

d.lgs. 19/03/96, n. 242

Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 19/0994, n. 626

d.lgs. 14/08/96, n. 493

Attuazione della direttiva 92/58/CE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

d.lgs. 25/11/96, n. 645

Recepimento della direttiva 92/85/ CE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

DPR 24/07/96, n. 459

Attuazione delle direttive 89/392/CE e seguenti, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

d.lgs. 4/08/99, n. 359

Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature da parte dei lavoratori.

d.lgs. 4/08/99, n. 345

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

d.lgs. 25/02/2000, n. 66

Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

d.lgs. 2/02/2002, n. 25

Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

legge 23/12/78, n. 833

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

DPR 30/06/65, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

DPR 13/04/94, n. 336

“Nuove tabelle malattie professionali”.

d.lgs. 30/04/92, n. 285

“Nuovo codice della strada”.

DPR 16/12/92, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

d.lgs. 17/03/95, n. 194

Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

DPR 23/04/2001, n. 290

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

 
Il d.lgs. 626/94 ha recepito otto direttive comunitarie in materia di: misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; luoghi di lavori; uso di attrezzature di lavoro; uso dei dispositivi di protezione individuali; movimentazione manuale dei carichi; uso di attrezzature munite di videoterminali; protezione da agenti cancerogeni; protezione da agenti biologici.

1. I prodotti fitosanitari
Il d.lgs. 194/95 disciplina la classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Le quattro classi tossicologiche previste dal DPR 1255/68 e dal DPR 223/88 vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti “molto tossici”, “tossici”, “nocivi”, e altri prodotti fitosanitari non classificabili come tali.

1.1. Classificazione dei prodotti fitosanitari
Ai fini dell’applicazione delle nuove norme la classificazione dei prodotti fitosanitari è la seguente:
a) preparati “molto tossici” e “tossici” (corrispondenti alla prima classe delle norme previgenti) comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni mortali per l’uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto fitosanitario deve essere contrassegnato in etichetta da un teschio nero su ossa incrociate, inserito in un riquadro, di colore giallo-arancio e dalla scritta “molto tossico” o “tossico” in base alla tossicità del prodotto;
b) preparati “nocivi” (corrispondenti alla seconda classe delle norme previgenti) comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni gravi per l’uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto fitosanitario è contrassegnato in etichetta in modo indelebile, da una croce di S. Andrea nera, inserita in un riquadro di colore giallo-arancio e dalla scritta “nocivi”;
c) altri preparati, non classificabili come molto tossici, tossici e nocivi corrispondenti alla terza e quarta classe delle norme previgenti. Quelli corrispondenti alla terza classe comprendono i prodotti che possono provocare intossicazione di lieve entità per l’uomo; il prodotto fitosanitario è contrassegnato in etichetta con caratteri ben visibili e indelebili, dalla frase “attenzione: manipolare con prudenza”. Quelli corrispondenti alla quarta classe comprendono i prodotti che possono comportare rischi trascurabili per l’uomo e non riportano in etichetta simbologie particolari.

1.2. Misure di prevenzione generale
Misure comuni a tutte e quattro le classi di prodotti sono la conservazione degli stessi prodotti in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici ed in ripostigli chiusi a chiave. Oltre a tenere ben chiusa la confezione di tali prodotti:
durante l’impiego del prodotto, divieto di fumare o di mangiare;
non contaminare alimenti, bevande, corsi d’acqua;
non operare contro vento;
dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
rendere inutilizzabili, dopo l’uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto;
evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
consentire l’uso e l’impiego dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi esclusivamente ai lavoratori muniti del prescritto patentino di cui all’art. 23 del DPR 1255/68.

1.3. Misure di prevenzione particolari per le diverse classi
Classe 1°
non contaminare altre colture;
evitare di respirarne i vapori;
durante la preparazione e l’impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l’etichetta.
Classe 2°
non contaminare altre colture;
evitare di respirare i vapori;
in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l’etichetta.

1.4. Raccomandazioni utili
nel caso di utilizzo di macchinari con cabine è opportuno assicurare altresì la protezione dall’assorbimento dei prodotti utilizzati;
effettuare la manutenzione periodica dei macchinari e strumenti usati per le miscele e lo spandimento dei prodotti;
a fine lavoro svuotamento degli attrezzi e ripulitura dei luoghi nei quali è stato compiuto il trattamento. Non effettuare il lavaggio con acque che possono venire utilizzate. Versare residui in fosse appositamente predisposte;
esporre in modo ben visibile nei locali dove si conservano i prodotti antiparassitari le etichette dei prodotti medesimi o copia di esse;
rispettare scrupolosamente i tempi di agibilità sui terreni o locali chiusi ove sono stati impiegati antiparassitari, secondo quanto indicato nelle etichette dei singoli prodotti;
gli abiti da lavoro vanno comunque conservati in ripostigli strettamente separati dagli abiti personali. Analogamente il vestiario utilizzato durante la manipolazione e spandimento dei presidi sanitari deve essere lavato separatamente da altri indumenti. 

1.5. Informazioni mediche
I sintomi di intossicazione ed i consigli terapeutici per il medico in particolare per quanto concerne i prodotti molto tossici, tossici e nocivi sono evidenziati nelle rispettive etichettature.
Pertanto al medico che presta l’intervento deve essere presentata l’etichettatura del prodotto che si presume abbia provocato l’intossicazione.
Una serie di norme legislative hanno vietato l’impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti i sotto elencati principi attivi, a causa del loro elevato rischio per la salute degli utilizzatori e dei consumatori:

1.2 - Dibromoetano

Revocato

2,4,5 — T

Revocato

Acido cianidrico

Non autorizzato

Aldrin

Revocato

Amitrol

Revocato

Atrazina

Sospesa

Azinfon Etile

Revocato

Barban

Revocato

Binapacril

Revocato

Bromofos

Revocato

Bromofos Etile

Revocato

Butocarbossina

Revocato

Captafol

Revocato

Carbonio Solfuro

Revocato

Carbonio Tetracloruro

Revocato

Cianato di Potassio

Revocato

Cloramben

Revocato

Cloraniformentano

Revocato

Clorbenside

Revocato

Clordano

Revocato

Clorobenzilato

Revocato

DDT

Revocato

Demeton s Metile

Revocato

Dialifos

Revocato

Piallato

Non autorizzato

Dieldrin

Revocato

Dinoseb

Revocato

Dinoterb

Revocato

Dioxation

Non autorizzato

Edifenfos

Revocato

Endrin

Revocato

Eptacloro

Revocato

Esaclorobenzolo

Revocato

Etem

Revocato

Etion

Revocato

Fenoxicarb

Sospeso

Ferban

Revocato

HCH

Revocato

Mevinfos

Revocato

Nabam

Revocato

Naled

Revocato

Nicotina

Revocato

Pertane

Revocato

Protoato

Revocato

Tepp

Revocato

Toxafene

Non autorizzato

Triallato

Revocato

Zireb

Revocato


Hanno altresì subito una limitazione d’impiego i presidi sanitari contenenti i sotto elencati principi attivi:
• lindano
• DDD 

1.7. Elenco centri antiveleni

Centro antiveleni

Ospedale Maggiore "Ca Grande”
Piazza Ospedale Maggiore 3
20162 Milano Niguarda

Centro antiveleni

Ospedali Riuniti
Via Cardarelli 9
80100 Napoli

Centro antiveleni

 Istituto di Farmacologia
1° facoltà di Medicina e chirurgia
Napoli

Centro antiveleni

Istituto di Farmacologia
Università di Padova
Largo Egidio Meneghetti 2
Padova

Centro antiveleni

Università di Torino
Corso Polonia 14
10126 Torino

Servizio informazioni tossicologica

Reparto Anestesia e Rianimazione
Ospedale civile
Vicenza

Centro antiveleni

Università di Roma
Policlinico Umberto I°
Viale del Policlinico
00161 Roma

Centro antiveleni

Istituto di Anestesiologia e Rianimazione
Centro di Rianimazione
"Biancarosa Fanfani"
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Agostino gemelli 8
00168 Roma

Servizio di Tossicologia

Ospedale San Camillo
Circonvallazione Gianicolense 87
00152 Roma

Centro provinciale per la lotta contro gli avvelenamenti e le intossicazioni

Ospedale "Maurizio Bufalini"
47023 Cesena

Centro antiveleni

Ospedali Civili di Genova
Ospedale Regionale Generale "San Martino"
16132 Genova

Centro antiveleni

Ospedale Civile di La Spezia “Sant’Andrea”
Servizio Anestesia e Rianimazione
La Spezia

Centro antiveleni

Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva
Ospedale Generale Regionale
"Vito Fazzi”
Lecce

Centro antiveleni

Ospedale "Santissima Annunziata”
Centro di Rianimazione
Chieti

Centro antiveleni

Ospedale Garibaldi
Centro di Rianimazione
95100 Catania


2. Mezzi meccanici
Principali misure di prevenzione
A titolo puramente esemplificativo:
adozione di cabina o telaio di protezione per trattrici agricole a ruote indicate dalla citata circolare del ministero del Lavoro del 19 maggio 1981, n. 49 al fine di evitare o ridurre gli infortuni derivanti dal ribaltamento delle trattrici medesime;
adeguato addestramento degli addetti all’uso dei singoli mezzi meccanici;
rispetto dei tempi e delle modalità di manutenzione del mezzo meccanico secondo le specifiche indicazioni della casa costruttrice;
la pulizia, riparazione, registrazione, ingrassaggio o comunque la manipolazione di parti di macchine non deve essere effettuata quando queste sono in moto. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti dei dispositivi di sicurezza;
tutte le parti di collegamento o fissaggio (viti, bulloni, ecc.), gli ingranaggi, le ruote e parti mobili e dentate, i motori e quelle parti che in caso di rottura possono fuoriuscire con violenza, devono essere fornite di adeguate protezioni (schermi, custodie, ecc.); le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari (parapetti o griglie, coperture, ecc., esempio trebbiatrici);
gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto devono essere ben riconoscibili e di facile portata, ma tali da evitare accensioni accidentali;
i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche con le opportune misure per assicurare la stabilità del mezzo; ove consentito dalla caratteristica del mezzo, sedili delle macchine con sospensioni regolabili in grado di ridurre almeno le vibrazioni verticali ed adeguata imbottitura; per le macchine azionate da motori elettrici: corretta esecuzione impianto elettrico di terra e perfetta taratura dei fusibili;
• per le macchine ad azionamento oleodinamico, osservanza scrupolosa dei limiti massimi di portata di carico e protezione dei comandi contro l’azionamento accidentale;
• parapetti protettivi dell’altezza di almeno un metro per le piattaforme di sollevamento azionate da pompe idrauliche e per i piani di carico.

3. Stalle e allevamenti
Le stalle e i ricoveri degli animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle od i ricoveri siano situati sotto i locali predetti, devono avere solai costruiti in modo da impedire il passaggio di gas.
Le aziende devono tenere a disposizione degli addetti alla custodia del bestiame, i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive quali zoonosi batteriche e virali.
Nelle attività concernenti la distruzione di parassiti animali, nonché in quelle con-cernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame, devono essere osservate le disposizioni per la difesa delle sostanze.
Oltre alla osservazione delle prescrizioni di legge in materia di stalle e di concimaie, la prevenzione per gli addetti al bestiame deve essere rivolta ad evitare la polverosità derivante dal deposito, trasporto e scarico dell’alimentazione secca, i gas da fermentazione degli escrementi animali e quanto altro connesso al microclima dell’ambiente di lavoro (umidità e sbalzi di temperatura).

4. Silos, pozzi neri, cantine ed ambienti simili
Oltre all’osservazione delle norme di legge in materia, la prevenzione per gli addetti ai lavori che si svolgono negli ambienti indicati in epigrafe, deve essere rivolta ad evitare lo sviluppo di gas tossici prodotti dalla fermentazione organica vegetale o dei rifiuti animali, ma anche da microclima, incendi ed esplosioni e quanto altro connesso all’ambiente di lavoro.
L’accesso dei lavoratori nei locali indicati può avvenire saltando dopo che sia stata preventivamente accertata l’esistenza delle condizioni di respirabilità, ossia assenza di gas tossici.
I lavoratori che esplicano attività in tali ambienti, devono usare le necessarie cautele ed, in particolare, essere forniti di ogni mezzo di protezione (maschere, cinture di sicurezza, tute e scarpe adeguate, ecc.); debbono essere, inoltre, vigilati dall’esterno per tutta la durata del lavoro.

5. Frigoriferi
La prevenzione per gli addetti che esplicano la loro attività in ambienti refrigerati deve essere rivolta in particolare ed evitare i rischi connessi al microclima specifico.
Pertanto tali lavoratori devono essere muniti di mezzi protettivi adeguati (tute imbottite, guanti, cappelli).

6. Serre
Oltre al rispetto delle prescrizioni di legge in materia, la prevenzione per gli addetti deve essere rivolta ad assicurare:
• divieto di accesso per i non addetti al trattamento durante lo svolgimento del medesimo con uso di sostanze chimiche;
• rispetto delle indicazioni individuate per l’uso dei fitofarmaci e dei relativi tempi di sicurezza secondo le indicazioni delle etichette;
• adeguato sistema di aerazione;
• uso di idonei mezzi protettivi individuali (indumenti di lavoro, cuffie, ecc.).

7. Lavorazioni a cielo aperto
Oltre a quanto già previsto nell’impiego degli antiparassitari, ove si faccia uso di scale per la potatura, la raccolta prodotti, il carico e scarico di fieno o per altri impieghi, deve trattarsi di scale costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego, di dimensioni appropriate; se di legno devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, coperti di materiale antisdrucciolevole alle estremità superiori. Le scale doppie non devono superare l’altezza di cinque metri.

B). Dispositivi di protezione individuali
Dispositivo personale di sicurezza (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni com-pletamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40 del d.lgs. n. 626/94).
L’utilizzo dei DPI comporta per il datore di lavoro l’applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 626/94. In particolare occorre prestare attenzione alla:
• valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (esempio uso di prodotti fitosanitari);
• individuazione delle caratteristiche dei DPI correlata ai rischi aziendali e acquisto degli stessi in relazione a tali esigenze;
• individuazione delle condizioni in cui un DPI deve essere usato soprattutto in relazione alla durata dell’uso;
• informazione e formazione dei lavoratori sull’utilizzo dei DPI. L’addestramento è obbligatorio per quelli di terza categoria (maschere e filtri per la protezione dell’apparato respiratorio - utilizzo dei prodotti fitosanitari - cuffie per la protezione dell’udito - utilizzo di macchine e/o impianti particolarmente rumorosi).
Per quanto riguarda l’impiego dei prodotti fitosanitari i DPI servono a proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via cutanea o respiratoria.
L’uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di sicurezza aggiuntivo ai seguenti criteri:
• impiego razionale dei presidi sanitari anche attraverso l’utilizzazione delle tecniche di lotta guidata ed integrata;
• manutenzione periodica delle apparecchiature adibite alla erogazione dei fitofarmaci.
Inconvenienti legati all’uso dei mezzi di protezione individuale:
• disagio (sudorazione, fatica legata al peso di certi mezzi protettivi, ecc.);
• aumento lavoro respiratorio (nel caso di maschere);
• induzione di falsa sensazione di sicurezza che può portare a trascurare le norme di buona tecnica;
• aumento del pericolo di infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno agili).
 

Mezzi di protezione adoperati abitualmente

Mansioni durante le quali vengono adoperati

tuta in tessuto

_____________________________________________________________

tuta in materia impermeabile

_____________________________________________________________

cappello

_____________________________________________________________

occhiali protettivi

_____________________________________________________________

guanti

_____________________________________________________________

mascherina di carta

_____________________________________________________________

semimaschera in gomma

_____________________________________________________________

maschera intera

_____________________________________________________________

casco

_____________________________________________________________

cabina su trattore

_____________________________________________________________

cabina con aria condizionata

_____________________________________________________________

 
Legenda mansioni
• PM: preparazione miscela
• DM: distribuzione della miscela
• RC: rientro nella coltura trattata per altre operazioni

Come proteggere la pelle
Scegliere indumenti confezionati con prodotti che non siano penetrabili dai fitofarmaci (PVC resiste bene ai solventi organici tranne al tetracloruro di carbonio, il polietilene resiste bene ai solventi organici compreso il tetracloruro di carbonio). Scegliere indumenti che si possano indossare comodamente e che permettano un lavoro agevole e preferire indumenti usa e getta per non doversi preoccupare della manutenzione.
In particolare sono consigliabili:
• tute in cotone al 100 per cento, meglio se impermeabilizzate e rivestite sui due lati con materiali che garantiscano una protezione conforme alle norme ISO ed una buona permeabilità alla sudorazione come da norma DIN;
• stivali in gomma con suola antisdrucciolo da calzare sotto la tuta;
• guanti in polietilene o polivinile con sottoguanti in cotone;
• cappucci impermeabili con copri collo se manca il casco.

Come proteggere gli occhi
Scegliere occhiali a buona aderenza col viso dotati di guarnizione di materiale resi-stente ai fitofarmaci.
Scegliere occhiali con buona visibilità, anche laterale.
Utilizzare prodotti antiappannanti con cui trattare le lenti.

Come proteggere le vie respiratorie
Maschere a filtro

• si tratta o di mezze-maschere che proteggono solo naso e bocca con un facciale dotato di uno o due filtri o di maschere che proteggono l’intero viso compresi gli occhi.
Caschi
• sistemi di protezione integrale del capo in cui viene garantito un adeguato ricambio d’aria tramite un ventilatore che aspira l’aria dall’esterno, la fa passare attraverso un filtro e la immette nel casco.
Cabine
• sistemi che creano piccoli ambienti confinati, isolati dall’ambiente esterno all’interno dei quali operano gli addetti. Viene garantito un adeguato ricambio d’aria tramite un ventilatore che aspira l’aria dall’esterno, la filtra e la immette nell’abitacolo. In alcuni casi le cabine sono dotate di impianto di climatizzazione che controlla temperatura e umidità dell’aria immessa.

Efficacia mezzi di protezione delle vie respiratorie
Dipende da
• buona tenuta del facciale;
• buona efficacia dei filtri attraverso cui passa l’aria prima di essere inalata.

Efficacia filtri
È il punto cruciale di tutti i sistemi di protezione delle vie aeree.
Dipende dalla composizione del filtro. Esiste una vasta gamma di sostanze che compongono i filtri.
Bisogna scegliere il più adatto in rapporto al prodotto o classe di prodotti da cui ci si vuole proteggere.
Non esiste un filtro universale.
Altre informazioni contenute sulle etichette dei filtri rispondenti alle norme UNI ‘83
• mese e anno di scadenza (essi vanno riferiti al periodo massimo di conservazione del filtro in adeguate condizioni e non al periodo massimo di efficacia del filtro);
• capacità di assorbimento (funzione della quantità della sostanza assorbente contenuta): 1 piccola, 2 media, 3 grande.
Garanzia dei filtri rispondenti alle norme UNI ‘83
• bassa resistenza (per i filtri misti A 2 P2 al massimo 8,4 m bar e 30 1/min);
• durata del filtro minima per i filtri A2 = 40 minuti (prove con tetracloruro di carbonio allo 0,5 per cento).
Limiti di efficacia e durata degli attuali filtri nei confronti dei fitofarmaci
• prove di efficacia e di durata per i filtri misti A/P (i più adatti all’uso agricolo) effettuate, secondo le norme UNI, solo con tetracloruro di carbonio e con polveri;
• quindi garanzia di efficacia e di durata dei filtri, non si riferiscono specialmente ai fitofarmaci;
• la durata minima garantita dalle norme UNI non tiene conto dell’effetto negativo che su essa gioca l’impregnazione di aerosol acquosi, durante l’uso dei fitofarmaci.

Tabella dati INRS ‘84 sull’efficacia dei filtri per maschere e caschi da uso agricolo (% di ritenzione)

Fitofarmaco

Filtri per 3 maschere

Filtri per 5 caschi

Parathion

75 - 87

40 - 76

Lindano

50 - 60

50 - 65

Endosulfan

68 - 85

45 - 78

Rinosebe

 92 - 97

65 - 95

Paraquat

92 - 98

48 - 96


Indagine dell’Istituto di Meccanica Agraria di Bologna (anno 1981) sulle caratteristiche costruttive di 6 caschi tra i più diffusi.

Peso

1 - 5 Kg.

Portata aria

50 - 80 l/minuto

Livello sonoro da ventilatore

75 - 86 dB (A)

La estrema variabilità dei dati costruttivi dei caschi denuncia una carenza di cono-scenze da parte dei costruttori e la mancanza di una adeguata normativa.
Necessaria una scelta oculata da parte dell’utente.

Caratteristiche di un “buon casco”
• peso ridotto
• buon appoggio sulle spalle
• portata aria 120 l/min (proposta CEE)
• rumore generato dal ventilatore 75 dB (A), (Proposta CEE)
• buona efficacia insonorizzante nei confronti rumori esterni (abbattimento) 5 dB(A)
• buona visibilità anche laterale
• direzione dei getti d’aria del ventilatore tale da non procurare fastidi e/o impedire l’appannamento.

Vantaggi delle cabine
• eliminano i disagi legati all’uso di maschere o caschi.
• possono offrire una buona protezione contro il rumore se opportunamente progettate.
• possono offrire una protezione contro le sfavorevoli condizioni ambientali se dotate di climatizzatore.
• possono offrire una buona protezione contro polveri minerali, se le prese d’aria vengono provviste di opportuni filtri anti-polvere.
• quando fossero disponibili filtri di provata efficacia nei confronti dei fitofarmaci, eliminerebbero o ridurrebbero sensibilmente il rischio di esposizione a fitofarmaci.
Una cabina che fornisca condizioni di protezione (filtrazione, climatizzazione e pressurizzazione dell’aria) risulta completamente efficace esclusivamente se l’operatore non inquina la cabina con fitofarmaci (svolgimento di altre mansioni connesse ai trattamenti quali: preparazione della miscela, pulizia dei mezzi di distribuzione, ecc.). Pertanto l’uso della cabina va necessariamente integrato con una adeguata organizzazione del lavoro.

Limiti delle cabine quali mezzi di protezione contro i presidi sanitari
Gli elevati ricambi d’aria aggravano i problemi relativi all’efficacia e alla durata dei filtri. La “falsa sicurezza” indotta dal loro uso, può indurre a non far rispettare le norme di buona tecnica durante i trattamenti.

Osservazioni conclusive sui sistemi di protezione in agricoltura delle vie respiratorie
• efficacia filtrante: non è mai il 100 per cento. Anzi per prodotti molto volatili può avvicinarsi al 50 per cento.
• usare con cautela i dati di vita media dei filtri forniti dai costruttori: in presenza di umidità la durata può ridursi in modo molto rilevante.
• mezzi individuali vanno conservati ben puliti, perché possono tramutarsi in una fonte aggiuntiva di assorbimento di tossici.
• non rinunziare mai ai sistemi di preparazione ed erogazione dei presidi sanitari dettati dalle norme di buona tecnica, perché in definitiva sono il più efficace sistema di prevenzione.
Fumare o mangiare, cosparsi di prodotti chimici, vanifica ogni sistema di prevenzione.