Decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 - Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  5 giugno 1993, n. 130

Riferimenti normativi successivi: L. 271/1993

Giurisprudenza collegata: Cass. Civ. 1179/2007; Cass.Civ. 6677/2009; Cass. Civ. 11326/2010;  Tribunale di Taranto, 15 aprile 2011; Cass. Civ. 7015/2011;Cass. Civ. 12823/2011; Cass. Civ. 17098/2011; Tribunale di Milano, 15 novembre 2011; Cass. Civ. 3822/2012; Cass. Civ. 11908/2012; Cass. Civ. 12703/2012; Cass. Civ. 16592/2014; Cass. Civ. 3961/2015; Cass. Civ. 7885/2015; Cass. Civ. 25154/2015; Cass. Civ. 17332/2016; Cass. Civ. 26407/2016; Cass. Civ. 28090/2017; Cass. Pen. 31664/2024; Corte dei Conti 72/2024;


 


Il Presidente della Repubblica:

[omissis]

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

1. Il comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
" 8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.".
2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 6682/2009; Cass.Civ. 7312/2009; Cass. Civ. 7311/2009;Tribunale di Salerno, 18 ottobre 2010 Cass. Civ. 23413/2011; Cass. Civ. 4649/2012; Cass. Civ. 26757/2016;

 

 


Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.