Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Decreto 29 maggio 2001
(Gu 26 giugno 2001 n. 146)
Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli
Giurisprudenza Collegata: Trib. Treviso 19 maggio 2016;
Il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, capo VI, articolo 25, concernente la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, con cui vengono stabilite le modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli;
Ritenuta l'opportunità di approvare la delibera citata;
Decreta:
È approvata la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 239 del 19 aprile 2001, concernente "Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli", nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, capo VI, articolo 25, concernente la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, con cui vengono stabilite le modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli;
Ritenuta l'opportunità di approvare la delibera citata;
Decreta:
È approvata la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail n. 239 del 19 aprile 2001, concernente "Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli", nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Modalità operative per la denuncia d'infortunio a carico dei datori di lavoro agricoli
Modalità operative per la denuncia d'infortunio a carico dei datori di lavoro agricoli
Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 aprile 2001
Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;
Vista la propria deliberazione n. 243 del 18 maggio 2000 con la quale sono state approvate le modalità operative da seguire per dare attuazione al disposto del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 38/2000;
Vista la nota n. 12/PS/130750/DL38/2000 del 31 luglio 2000 con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale è stata inviata la citata deliberazione per l'emanazione del relativo decreto, ha formulato alcuni rilievi;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 14 dicembre 2000 presso lo stesso Ministero del lavoro, nella quale sono state affrontate e risolte le questioni sulle quali erano stati formulati i rilievi ministeriali;
Vista la relazione del direttore generale in data 11 aprile 2001 con la quale vengono riassunti lo sviluppo e gli esiti dei lavori congiunti Ministero-Inail;
Sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;
Delibera:
Di approvare le sottoindicate modalità operative per la denuncia di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo. n. 38/2000:
Articolo 1
1. Il datore di lavoro agricolo è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti lavoratori agricoli a tempo determinato, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
2. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'articolo 13 testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione del certificato medico.
3. Se si tratta d'infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo o mezzo equipollente entro ventiquattro ore dall'infortunio.
4. Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
5. La denuncia dell'infortunio e il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
6. Nella denuncia debbono essere altresì indicate le ore lavorate e il salario percepito dall'assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio.
7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio, che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.
8. Qualora il lavoratore agricolo autonomo non provveda, nei termini che precedono, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
9. Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne notizia all'istituto assicuratore entro ventiquattro ore.
Articolo 2
1. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 241 testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia nei termini di cui all'articolo 1, non è corrisposta indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
Articolo 3
1. Il datore di lavoro agricolo deve, nel termine di due giorni dalla data di acquisizione del certificato medico, dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
2. Gli uffici ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
3. La denuncia deve indicare:
a) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
b) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
c) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure d'igiene e prevenzione;
d) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
e) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
f) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
4. La denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.
6. Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio è obbligato a darne notizia, entro ventiquattro ore, all'autorità di pubblica sicurezza se l'infortunio è seguito da morte o da lesioni tali da doverne prevedere la morte o da una inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni.
Articolo 4
1. La denuncia delle malattie professionali nell'agricoltura resta disciplinata dalle norme contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, a norma di legge.
Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;
Vista la propria deliberazione n. 243 del 18 maggio 2000 con la quale sono state approvate le modalità operative da seguire per dare attuazione al disposto del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 38/2000;
Vista la nota n. 12/PS/130750/DL38/2000 del 31 luglio 2000 con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale è stata inviata la citata deliberazione per l'emanazione del relativo decreto, ha formulato alcuni rilievi;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 14 dicembre 2000 presso lo stesso Ministero del lavoro, nella quale sono state affrontate e risolte le questioni sulle quali erano stati formulati i rilievi ministeriali;
Vista la relazione del direttore generale in data 11 aprile 2001 con la quale vengono riassunti lo sviluppo e gli esiti dei lavori congiunti Ministero-Inail;
Sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;
Delibera:
Di approvare le sottoindicate modalità operative per la denuncia di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo. n. 38/2000:
Articolo 1
1. Il datore di lavoro agricolo è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti lavoratori agricoli a tempo determinato, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
2. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'articolo 13 testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione del certificato medico.
3. Se si tratta d'infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo o mezzo equipollente entro ventiquattro ore dall'infortunio.
4. Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
5. La denuncia dell'infortunio e il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'infortunato, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
6. Nella denuncia debbono essere altresì indicate le ore lavorate e il salario percepito dall'assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio.
7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio, che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.
8. Qualora il lavoratore agricolo autonomo non provveda, nei termini che precedono, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
9. Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne notizia all'istituto assicuratore entro ventiquattro ore.
Articolo 2
1. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 241 testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia nei termini di cui all'articolo 1, non è corrisposta indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
Articolo 3
1. Il datore di lavoro agricolo deve, nel termine di due giorni dalla data di acquisizione del certificato medico, dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
2. Gli uffici ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
3. La denuncia deve indicare:
a) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
b) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
c) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure d'igiene e prevenzione;
d) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
e) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
f) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
4. La denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.
6. Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio è obbligato a darne notizia, entro ventiquattro ore, all'autorità di pubblica sicurezza se l'infortunio è seguito da morte o da lesioni tali da doverne prevedere la morte o da una inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni.
Articolo 4
1. La denuncia delle malattie professionali nell'agricoltura resta disciplinata dalle norme contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, a norma di legge.