Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2013, n. 4507 - Lavoratore apprendista e macchina tagliatrice


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. GRASSI Aldo - rel. Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 12907/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 19/04/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



1. Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 10/10/2007, assolse (Omissis) perchè il fatto non sussiste dal delitto di lesioni colpose ai danni di (Omissis), lavoratore dipendente apprendista, la cui mano destra era rimasta schiacciata dai battenti blocca tronco dell'impianto da taglio utilizzato per segare tronchi, con esiti di frattura al 4 dito, guaribile in giorni 51.

1.1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 19/4/2012, giudicando a seguito dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale, in riforma della statuizione di primo grado, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato, applicate le attenuanti generiche con criterio di prevalenza, condannò lo stesso alla pena pecuniaria reputata di giustizia.

2. L'imputato proponeva ricorso per cassazione, prospettando plurime censure.

2.1. Con il primo motivo viene denunziata violazione di legge, per non essere stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

Nessuno degli addebiti di colpa specifica aveva trovato riscontro. La macchina tagliatrice non aveva subito alcuna modifica rispetto al modello di fabbrica, liberamente in commercio.

Senza fondamento doveva reputarsi il riferimento nel capo d'imputazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 41 peraltro del tutto negletto dalla sentenza d'appello: l'istruttoria dibattimentale di primo grado aveva dimostrato, al di là di vaghe ed astratte ipotesi, la non praticabilità di barriere protettive, le quali avrebbero impedito del tutto il funzionamento della macchina. Non sussisteva neppure la condotta colposa specifica descritta come violazione dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, commi 1 e 11 avendo l'imputato, titolare della piccola azienda (a conduzione familiare e, comunque, con non più di dieci addetti), prodotto il documento di valutazione con relativa autocertificazione. Ciò posto, per la procedibilità sarebbe occorsa proposizione di querela.

2.2. Con il successivo motivo viene denunziata violazione di legge processuale perchè la Corte territoriale aveva rifiutato di acquisire consulenza di parte, utile ad ulteriormente chiarire che la macchina di cui si discute, liberamente in commercio, non necessitava d'ulteriori presidi.

Stante il tenore dell'appello un tale approfondimento sarebbe stato necessario e l'ordinanza con la quale era stata dichiarata inammissibile la produzione della memoria, che riportava il parere del C.T. di parte, aveva violato il diritto di difesa.

In ogni caso, ove fosse residuato un qualche dubbio, la Corte di Torino avrebbe dovuto disporre perizia (correttamente il Tribunale aveva escluso la possibilità che dalla macchina potesse derivare pericolo per l'operatore non addetto al taglio e collocato a distanza di sicurezza).

Gli altri non meglio specificati presidi che sarebbe stato necessario installare, secondo la tesi dell'appellante, oltre che generici, apparivano, non solo inutili, ma tali da impedire il funzionamento del congegno.

2.3. Con il terzo motivo viene denunziato vizio motivazionale rilevabile in sede di vaglio di legittimità.

Nessuna violazione dell'obbligo di sorveglianza era rimasto integrato, stante la minimalità dei compiti assegnati all'infortunato, il quale si sarebbe dovuto limitare a spostare le tavole già tagliate, senza che fosse previsto che si avvicinasse alla macchina.

La condotta dell'apprendista (anche tenendo conto di quanto dal medesimo dichiarato) avrebbe dovuto essere qualificata abnorme e ricollegabile ad una grave imprudenza dello stesso, tale da apparire del tutto imprevedibile. Quanto al collocamento di barriere fisiche doveva osservarsi che una tale apposizione, a parte l'inutilità, avrebbe costituito fonte d'ulteriore pericolo, occorrendo l'intervento di un operatore, addetto al posizionamento. Correttamente il Tribunale, facendo tesoro delle risultanze istruttorie (dichiarazioni dello stesso infortunato e del consulente tecnico di parte, ing. (Omissis)), aveva verificato che l'incidente occorso era dipeso esclusivamente da una distrazione del giovane, il quale, dopo aver finito il proprio compito (che consisteva nell'accatastare in pacchi le tavole tagliate), aveva lasciato inavvertitamente la mano nella zona incisa dal battente e nonostante il lento movimento del predetto non l'aveva ritratta in tempo. Erroneamente, il giudice d'appello aveva reputato che l'incidente fosse accaduto nel corso della lavorazione, essendosi, invece, verificato in fase di spegnimento.

Illogicamente si era affermato che il datore di lavoro aveva fatto venir meno adeguata attività preventiva nei confronti del giovane e imperito lavoratore:

l'infortunato, infatti, non avrebbe dovuto interferire con la lavorazione, ma semplicemente occuparsi di accatastare i pezzi tagliati.

2.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente denunzia, infine, violazione della legge processuale.

Secondo il ricorrente l'appello del P.G. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto avversativo di sentenza di assoluzione e non di proscioglimento (articolo 529 cod. proc. pen.), in difformità della sentenza n. 26 del 6/2/2007 della Corte Costituzionale.

Diritto



3. Il ricorso è infondato.

3.1. I motivi di cui ai 2.2. e 2.3 non meritano di essere accolti. L'impugnante sembra ignorare che la posizione di garanzia che rivestiva gli imponeva di approntare ogni mezzo prevedibile secondo il modello dell'agente avveduto perchè il garantito (l'operaio infortunato), particolarmente esposto in quanto inesperto apprendista, non andasse incontro ad infortuni. L'imputato, invece, ha del tutto omesso di d'informare e formare il giovane infortunato sui rischi della lavorazione e sulle modalità d'un approccio corretto e responsabile alla macchina taglia tronchi. Inoltre, nessun presidio era stato posto al fine d'impedire pericoloso accostamento al macchinario.

Infine, la valutazione dei rischi, proprio perchè non aveva tenuto conto di quello specifico derivante dalla macchina tagliatrice nella fase in cui la predetta procede ad accatastare a pressione i tronchi tagliati, era risultata carente.

La scelta della Corte territoriale di non avvalersi dell'apporto di perito, poi, non è in questa sede censurabile, stante che la perizia non può giammai considerarsi prova decisiva, ma semplice supporto tecnico al servizio della conoscenza del giudice, che non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi dì un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità dei giudice, laddove il citato articolo 606, attraverso il richiamo all'articolo 495 c.p.p., comma 2, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (da ultimo conforme, Cass., Sez. 4, 4/5/2011, n. 33734). Peraltro, la semplicità della dinamica del l'accadimento e l'altrettanto semplice approntamento di cautele mancato rendeva superfluo l'utilizzo dello strumento evocato: sarebbe stato, infatti, sufficiente adeguatamente rendere edotto l'apprendista dei rischi, invitandolo a tenersi a distanza di sicurezza dal macchinario, fin quando lo stesso non avesse cessato di d'impilare i tronchi tagliati, delineando materialmente l'area che doveva restar preclusa.

L'assenza di perizia non legittimava l'imputato a riversare in atti le conclusioni del preteso consulente di parte, che nessun ruolo avrebbe potuto avere. Anche l'ultimo profilo di critica si appalesa manifestamente destituito di fondamento. Come reiteratamente affermato da questa Corte "Anche se può assumersi come possibile che all'evento possa aver concorso una manovra erronea del lavoratore deve escludersi, secondo la logica comune, che nel caso in esame una tale manovra possa considerarsi avulsa dalle mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario dell'assunto trattasi, invece, di una lesione fisica occorsa nell'esercizio e a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile.

Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione dei 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. 4, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. 4, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. 4, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. 4, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. 4, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. 4, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. 4, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibiiità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti" (Cass., Sez. 4, 17/10/2012, n. 48228).

3.2. Consegue all'esposto l'infondatezza anche del primo motivo, sussistendo plurime violazioni della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3.3. Deve, infine, rigettarsi anche l'ultima censura. Non v'è dubbio, infatti, salvo a privare di senso l'intervento correttivo, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 6/2/2007 ha inteso ripristinare integralmente il potere d'impugnazione da parte del P.M. e il riferimento alle sentenze di proscioglimento deve essere interpretato in senso lato, cioè a tutte le sentenze che, per ragioni di rito o meno, deludano la pretesa punitiva dello Stato. Che questa sia l'unica interpretazione praticabile lo si trae dallo stesso tenore dell'articolo 593, cod. proc. pen., prima della riforma operata con la Legge 20 febbraio 2006, n. 46, oggetto dell'intervento caducatorio del Giudice costituzionale.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.