Tipologia: Contratto collettivo integrativo provinciale
Data firma: 11 agosto 1959
Validità: 01.09.1959 - 31.08.1960
Parti: Associazione Panificatori di Genova e provincia e Sindacato Lavoranti Panettieri della provincia di Genova-Filia e Federazione Provinciale Lavoratori Alimentaristi-Cisl
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Genova

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Passaggi di categoria.
Art. 3. - Tabelle di produzione.
Art. 4. - Delle retribuzioni.
Art. 5. - Punteggio per la ripartizione dell’importo del quintalato.
Art. 6. - Minimi e massimi di farina.
Art. 7. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 8.
Art. 9. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Genova, 11 agosto 1959

L’anno millenovecento cinquantanove, il giorno undici del mese di agosto nella sede dell’Associazione panificatori di Genova e provincia, l’Associazione Panificatori di Genova e provincia [...], ha stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale di lavoro per i Lavoranti panettieri del 26 luglio 1956 da valere per la provincia di Genova con il Sindacato Lavoranti Panettieri della provincia di Genova [...], assistiti dal [...] segretario provinciale della Filia e nella stessa data con la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentaristi aderente alla Cisl [...]

Art. 1. - Apprendistato.
In relazione all’art. 4 del Contratto nazionale e nella attesa che la materia sia chiaramente definita dalle norme di legge, viene applicato quanto stabilito dall'art. 1 del Contratto integrativo provinciale 6 agosto 1948.

Art. 3. - Tabelle di produzione.
Tra le parti contraenti si stabiliscono le seguenti tabelle di produzione ragguagliate a quintalato:
Per otto ore di lavoro produzione:
Pezzatura inferiore ai gr. 40 kg 57 di produzione
Pezzatura da 41 a 60 gr. kg 73 di produzione
Pezzatura da 61 a 90 gr. kg 90 di produzione
Pezzatura da 91 gr. e oltre kg 98 di produzione
Focaccia kg 70 di produzione
Grissini all’olio kg 35 di produzione
Grissini all’acqua kg 35 di produzione

Art. 6. - Minimi e massimi di farina.
I quantitativi minimi e massimi di farina, da attribuirsi giornalmente in misura eguale a ciascun operaio, agli effetti dell’assunzione e del licenziamento, sono i seguenti:

Min. Max.
Pezzatura da gr. 41 a 60 kg. 51 kg. 80
Pezzatura da gr. 61 a 90 kg. 70 kg. 100
Pezzatura da gr. 91 ed oltre kg. 79 kg. 110

I minimi e massimi di cui sopra hanno carattere indicativo: rimanendo fermo il principio che qualora un panificio superi la media dei massimi dovrà assumere mano d’opera disoccupata tramite l’Ufficio di collocamento.
Resta però stabilito che tutti i singoli casi che si presenteranno saranno demandati alla Commissione Paritetica su richiesta scritta di una delle due organizzazioni interessate.
La Commissione Paritetica, nell’esame di tali casi e nello stabilire l’eventuale assunzione di altra unità lavorativa, dovrà tener presente sia la situazione della disoccupazione che la produzione delle singole aziende.

Art. 8.
Fermo restando, a mente dell’art. 19 del Contratto nazionale, l’obbligo agli operai panettieri di trasportare la farina dal magazzino al laboratorio, qualora tale magazzino non sia posto nello stesso piano del forno sarà corrisposto un compenso minimo di L. 25 (venticinque) al quintale.

Art. 10.
[...]
I lavoratori sono tenuti alla permanenza in fabbrica per il periodo di tempo occorrente all’inizio della lavorazione, a norma di legge, al termine della produzione, adempiendo alle mansioni che sono assegnate.

Art. 11.
In base all’uso attualmente vigente, fermo restando quanto sancito dall’art. 12 del Contratto nazionale, si stabilisce che i lavoratori occupati dovranno usufruire del loro periodo di ferie annuali mediante sostituzione effettiva con altri operai attinti tra la mano d’opera il disoccupata iscritti ai dipendenti uffici di collocamento.
La Commissione paritetica può esaminare quei casi di difficoltà presentati dalle aziende concedendo, se è il caso, delle deroghe, tenendo conto della situazione di disoccupazione esistente nella categoria.

Art. 13.
Riferendosi all’art. 26 del Contratto nazionale, la distribuzione degli indumenti di lavoro ai lavoranti fissi verrà effettuata in due periodi semestrali, attribuendo il grembiule alla prima distribuzione.
La predetta distribuzione, dovrà avvenire entro il mese di maggio ed il mese di ottobre di ogni anno.
Per i lavoranti turnisti verrà corrisposto, per ogni giornata lavorativa effettuata, l’importo di L. 22 (ventidue) a titolo di indennità compensativa indumenti di lavoro.