Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 25 settembre 1959
Validità: 01.10.1959
Parti: Associazione Provinciale dei Panificatori-Unione Commercianti della provincia di Imperia e Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri-Camera del Lavoro di Imperia, unione Sindacale-Cisl
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Imperia

Sommario:

Art. 1. - Commissione paritetica e di qualifica.
Art. 2. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 3. - Disciplina turnisti.
Art. 4. - Produzione.
Art. 5. - Indumenti di lavoro.
Art. 6. - Quote parti ferie - Gratifica natalizia - Festività - Indennità.
Art. 7. - Retribuzione.
Accordo aggiuntivo e temporaneo
Tabella delle tariffe a quintalato in vigore dal 1° dicembre 1958

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Imperia, 25 settembre 1959

Addì 25 settembre 1959, in Imperia, tra l’Associazione Provinciale dei Panificatori [...], assistiti dal [...] segretario dell’Unione Commercianti della provincia di Imperia e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri [...], assistiti dal [...] segretario della Camera del Lavoro di Imperia e l’unione Sindacale della Cisl [...]. è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, da valere nel territorio della provincia di Imperia.

Art. 1. - Commissione paritetica e di qualifica.
Come previsto dal Contratto nazionale, le parti concordano di costituire all’atto della firma del presente contratto una «Commissione paritetica e di qualifica», composta da quattro rappresentanti dell’Associazione panificatori, da quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali lavoranti panettieri, e da un membro con funzioni di presidente di comune gradimento.
Per le rappresentanze è in facoltà delle rispettive Organizzazioni di sostituire i membri designati con altri, a seconda delle questioni da trattare e delle zone cui le questioni stesse si riferiscono.
I compiti della Commissione sono i seguenti:
1) Collaborare a norma dell’art. 5 del D. 30 agosto 1956, n. 1241 per qualificare e riqualificare tutti gli operai addetti alla produzione del pane;
2) Dirimere le eventuali controversie sulla interpretazione delle norme contrattuali in riferimento a quanto specificamente demandato e previsto dai Contratti nazionali e provinciali.
[...]

Art. 2. - Disciplina dell’apprendistato.
In relazione all’art. 4 del Contratto nazionale di lavoro, si stabilisce di ammettere un apprendista ogni due operai qualificati o specializzati addetti alla produzione del pane.
Eventuali deroghe al principio generale potranno essere concesse dalla Commissione paritetica, sentite le parti interessate ed in relazione all’attività dei singoli panifici.
L’apprendista deve essere adibito a coadiuvare nella produzione e nei lavori interni ausiliari del panificio.

Art. 3. - Disciplina turnisti.
Allo scopo di risolvere il fenomeno della disoccupazione, si conviene che nei panifici dove lavorano due operai, il datore di lavoro che partecipa alla lavorazione in squadra usufruisca del riposo settimanale.
Viene concordemente raccomandato a quei panificatori che non si trovino nelle condizioni di cui sopra, di usufruire del riposo settimanale e relativa sostituzione con operaio turnista.
I familiari compresi fra gli elementi della squadra seguono, agli effetti del riposo settimanale, la sorte degli operai fissi.
Il datore di lavoro non può sostituire l’operaio dipendente durante il giorno di riposo, per malattia, infortunio, matrimonio, ecc., salvo in caso di mancanza di mano d’opera disponibile.

Art. 4. - Produzione.
Il massimo di farina panificata per ogni unità lavorativa deve oscillare nel seguente quantitativo già in uso da kg. 80 a kg. 120 per qualsiasi pezzatura.
I quantitativi sopra riportati hanno carattere indicativo; resta fermo comunque il principio che in caso di superamento dei massimi previsti, il datore di lavoro dovrà assumere altro personale.
Si stabilisce inoltre che, per evitare disfunzioni nel lavoro dei forni, i datori di lavoro potranno sottoporre alla citata Commissione paritetica i loro casi particolari in cui si renda necessaria deroga di quanto sopra. La Commissione paritetica è autorizzata a concedere modifiche singole .dietro richiesta degli interessati.

Art. 5. - Indumenti di lavoro.
In riferimento all’art. 26 del contratto nazionale, il datore di lavoro si impegna ad estendere ai turnisti il beneficio previsto dall’istituto contrattuale, demandandone l’applicazione pratica alla Commissione paritetica.