Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 22 luglio 1959
Validità: 20.07.1959
Parti: Associazione Panificatori e Federazione Provinciale Alimentaristi, Sindacato Provinciale Operai Panettieri e Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri-Cisnal
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Roma
Sommario:
Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. |
Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. |
Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Roma, 22 luglio 1959
Il giorno 22 luglio in Roma, tra l’Associazione Panificatori di Roma e Provincia [...], da una parte e la Federazione Provinciale Alimentaristi [...], il Sindacato Provinciale Operai Panettieri [...] dall’altra.
Il giorno 22 luglio in Roma, tra l’Associazione Panificatori di Roma e Provincia [...], da una parte e il Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri della Cisnal [...], si conviene e si stabilisce:
Art. 2.
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte per la qualità e numero dei lavoratori in base alle esigenze tecniche della produzione.
La squadra degli operai deve essere cosi composta;
2 operai: 1 inf.re, 1 impure
3 operai: 1 inf.re, 1 imp.re, 1 fattore-
4 operai: 1 inf.re, 1 imp.re, 1 fattore, 1 cernitore
5 operai: 1 inf.re, 1 imp.re, 1 fattore, 2 cernitori.
In ogni panificio, qualunque sia l’entità della produzione, deve esistere l’infornatore; in deroga a quanto stabilito circa la composizione della squadra, qualora la produzione non sia tale da consentire l’assunzione di un altro operaio specializzato (impastatore), l’infornatore, e per tale intendendosi anche il datore di lavoro o un suo familiare, quando provveda in via normale e continuativa a detto lavoro, può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
Art. 7.
Ai lavoratori che prestano continuamente la loro opera nei panifici verranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
2 paia di calzoni, uno lungo ed uno corto;
2 canottiere di lana;
1 grembiule.
Ai lavoranti turnisti verrà invece corrisposta a titolo di indennità forfettaria per consumo vestiario la cifra di L. 15 giornaliere.
Art. 8.
Allo scopo di regolare l'ammissione e le qualifiche degli operai panettieri viene istituita una Commissione paritetica composta da 2 membri nominati dalla Associazione Panificatori di Roma e Provincia e da 2 membri nominati dai Sindacati dei Lavoratori. La Presidenza della Commissione sarà tenuta dalla Associazione Panificatori di Roma.
Altre eventuali attribuzioni da demandare alla istituenda Commissione paritetica saranno successivamente convenute tra le Organizzazioni di Categoria.
Art. 9.
Le parti, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti Autorità, fissano di comune accordo le chiusure festive e domenicali dei panifici per i seguenti giorni: 4 domeniche nei mesi di agosto e di settembre, 15 agosto, 1° maggio, lunedì dell’Angelo.
Le parti convengono altresì, per i giorni in cui avverrà la doppia panificazione, un compenso forfettario per lavoro straordinario di L. 400 per ogni operaio specializzato e L. 300 per ogni operaio qualificato.
Art. 10.
Per l’esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti convengono che prima di portare le controversie innanzi alla magistratura deve essere tentala la conciliazione tramite le Organizzazioni di categoria.
Il mancato raggiungimento dell’accordo dovrà risultare da apposito verbale di mancato accordo stilato tra le stesse Organizzazioni di categoria.
Art. 11.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti si richiamano al Vigente Contratto Nazionale di Lavoro ed alle disposizioni di legge in materia.