TESTO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269
(in G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003 - Suppl. Ord. n. 157),
coordinato con la LEGGE 24 novembre 2003, n. 326
(in G.U. n. 274 del 25 novembre 2003 - Suppl. Ord. n. 181)
e successive modifiche sino al DL del 12/07/2004 n. 168
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.
(stralcio)
...
Capo III
DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE
(Disposizioni in materia di invalidità civile)
(Ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, D.L. 24 dicembre 2003 n.355, l'efficacia delle disposizioni previste dal terzo comma, dell'articolo 42 e' differita al 31 dicembre 2004.)
(Testo: in vigore dal 29/12/2003 modificato da: DL del 24/12/2003 n. 355 art. 23 convertito)
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e puo' essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2004 non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidita' civile, cecita' e sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono definiti annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nei corso dell'anno, nonche' i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidita', dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonche' per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilita', sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita'".
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica.
Con il predetto decreto si prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, gia' Commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato tra i componenti della Commissione stessa.
9. La Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero dell'interno.
10. Per le finalita' del presente articolo, ai fini del potenziamento dell'attivita' delle Commissioni mediche di verifica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
"Articolo 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) - Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002".
Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 21973/2010;
(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2004, i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all’iscrizione in un’apposita gestione previdenziale istituita presso l’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell’associante ed il 45 per cento è posto a carico dell’associato. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
3. Hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore "all'importo di cui al comma 3, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il versamento è effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all’iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all’INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell’attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell’attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze è definito l’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 44.
(Disposizioni varie in materia previdenziale)
(Testo: in vigore dal 28/03/2004 modificato da: DL del 27/01/2004 n. 16 art. 1 convertito)
1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3 e 4 gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate".
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura civile, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e' presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane, nonche' di quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1 gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1 gennaio 2004. E' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unita'. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005"sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2002, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004.
Articolo 45.
(Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/95)
1. Con effetto dal 1º gennaio 2004 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali.
Articolo 46.
(Sanzioni per rendere effettivo l’obbligo per i comuni di comunicare all’INPS gli elenchi dei defunti)
1. Al responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall’articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto)
1. A decorrere dal 1º ottobre 2003, il coefficiente stabilito al comma 1, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione all’amianto sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall’INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 376/2008; Tribunale di Salerno, 18 ottobre 2010; Cass. Civ. 6264/2011;Cass. Civ. 6031/2011; Cass. Civ. 6761/2011; Cass. Civ. 5897/2011;Cass. Civ. 5896/2011; Cass. Civ. 7303/2011; Cass. Civ. 7142/2011; Cass. Civ. 7494/2011; Cass. Civ. 6760/2011; Tribunale di Taranto, 15 aprile 2011; Cass. Civ. 12823/2011; Cass. Civ. 12558/2011; Cass. Civ. 12548/2011; Cass. Civ. 13362/2011;Cass. Civ. 14281/2011; Cass. Civ. 14432/2011; Cass. Civ. 11153/2011; Cass.Civ., 14914/2011; Cass. Civ., 14909/2011; Cass. Civ. 15939/2011; Cass. Civ. 17098/2011; Cass. Civ. 17822/2011; Cass. Civ. 18670/2011; Cass. Civ. 23187/2011; Cass. Civ. 21688/2011; Cass. Civ. 21343/2011; Cass. Civ. 23415/2011; Cass. Civ. 23413/2011; Cass. Civ. 23970/2011; Cass. Civ. 24134/2011; Cass. Civ. 27679/2011; Cass. Civ. 27426/2011; Cass. Civ. 26298/2011; Cass. Civ. 26874/2011; Cass. Civ. 27688/2011; Cass. Civ. 27425/2011; Tribunale di Milano, 15 novembre 2011; Cass. Civ. 560/2012; Cass. Civ. 2028/2012; Cass. Civ. 2047/2012; Corte di Appello di Firenze 94/2012; Cass. Civ. 4256/2012; Cass. Civ. 4649/2012; Cass. Civ. 4695/2012; Cass. Civ. 4710/2012; Cass. Civ. 6120/2012; Cass. Civ. 6506/2012; Cass. Civ. 7962/2012; Cass. Civ. 8649/2012; Cass. Civ. 9040/2012; Cass. Civ. 9704/2012; Cass. Civ. 10433/2012; Cass. Civ. 10772/2012; Cass. Civ. 11398/2012; Cass. Civ. 11677/2012; Cass. Civ. 11542/2012; Cass. Civ. 11806/2012; Cass. Civ. 11908/2012; Cass. Civ. 12708/2012; Cass. Civ. 12703/2012; Cass. Civ. 12844/2012; Corte di Appello di Ancona 22 maggio 2012; Cass. Civ. 14472/2012; Cass. Civ. 14475/2012; Cass. Civ. 14992/2012; Cass. Civ. 14912/2012; Cass. Civ. 16472/2012; Cass. Civ. 16462/2012; Cass. Civ. 17171/2012; Cass. Civ. 17348/2012; Cass. Civ. 17745/2012; Cass. Civ. 17746/2012; Cass. Civ. 18652/2012; Cass. Civ. 20654/2012; Cass. Civ. 20773/2012; Cass. Civ. 21016/2012; Cass. Civ. 21137/2012; Cass. Civ. 21149/2012; Cass. Civ. 21150/2012; Cass. Civ. 22858/2012; Cass. Civ. 23257/2012; Cass. Civ. 358/2013; Cass. Civ. 820/2013; Cass. Civ. 821/2013; Cass. Civ. 1472/2013; Cass. Civ. 1573/2013; Cass. Civ. 1580/2013; Cass. Civ. 2605/2013; Cass. Civ. 1822/2013; Cass. Civ. 2289/2013; Cass. Civ. 2771/2013; Cass. Civ. 3056/2013; Cass. Civ. 6725/2013; Cass. Civ. 9778/2013; Cass. Civ. 10818/2013; Cass. Civ. 19128/2013; Cass. Civ. 28433/2013; Cass. Civ. 27865/2013; Cass. Civ. 8453/2014; Consiglio di Stato n. 1409/2014; Cass. Civ. 6331/2014; Cass. Civ. 9457/2014; Cass. Civ. 9657/2014; Cass. Civ. 12201/2014; Cass. Civ. 13340/2014; Cass. Civ. 13342/2014; Cass. Civ. 14158/2014; Cass. Civ. 16592/2014; Cass. Civ. 22544/2014; Cass. Civ. 23020/2014; Cass. Civ. 24517/2014; Cass. Civ. 24998/2014; Cass. Civ. 70/2015; Cass. Pen. 1754/2015; Cass. Civ. 1756/2015; Cass. Civ. 1832/2015; Cass. Civ. 2022/2015; Cass. Civ. 3292/2015; Cass. Civ. 3961/2015; Cass. Civ. 3991/2015; Cass. Civ. 4353/2015; Cass. Civ. 5174/2015; Cass. Civ. 7885/2015; Cass. Civ. 8241/2015; Cass. Civ. 10097/2015; Cass. Civ. 10980/2015; Cass. Civ. 11270/2015; Cass. Civ. 12487/2015; Cass. Civ. 13945/2015; Cass. Civ. 14333/2015; Cass. Civ. 14895/2015;Cass. Civ. 14962/2015;Cass. Civ. 14963/2015; Cass. Civ. 15230/2015;Cass. Civ. 15343/2015; Cass. Civ. 15337/2015; Cass. Civ. 16124/2015; Cass. Civ. 20988/2015; Cass. Civ. 21044/2015; Cass. Civ. 25154/2015; Cass. Civ. 25564/2015; Cass. Civ. 25687/2015; Cass. Civ. 207/2016; Cass. Civ. 493/2016; Cass. Civ. 598/2016; Cass. Civ. 599/2016; Cass. Civ. 3980/2016; Cass. Civ. 4287/2016; Cass. Civ. 6897/2016; Cass. Civ. 7303/2016; Cass. Civ. 7551/2016; Cass. Civ.9256/2016; Cass. Civ. 10883/2016; Cass. Civ. 10884/2016; Cass. Civ. 10885/2016; Cass. Civ. 10886/2016; Cass. Civ. 10887/2016; Cass. Civ. 15080/2016; Cass. Civ. 17332/2016; Cass. Civ. 17457/2016; Cass. Civ. 24160/2016; Cass. Civ. 26407/2016; Cass. Civ. 26757/2016; Cass. Civ. 26817/2016; Cass. Civ. 643/2017; Cass. Civ. 1806/2017; Cass. Civ. 2852/2017; Cass. Civ. 3390/2017; Cass. Civ. 4277/2017; Cass. Civ. 6773/2017; Cass. Civ. 6815/2017; Cass. Civ. 11046/2017; Cass. Civ. 13855/2017; Cass. Civ. 24955/2017; Cass. Civ. 28090/2017; Cass. Civ. 694/2018; Cass. Civ. 5469/2018; Cass. Civ. 21962/2018; Cass. Civ. 13430/2019; Cass. Civ. 14795/2019; Cass. Civ. 19236/2020; Cass. Civ. 27553/2020; Cass. Civ. 443/2021; Cass. Civ. 8106/2021; Cass. Civ. 13795/2021; Cass. Civ. 41571/2021; Cass. Civ. 176/2022; Cass. Civ. 1607/2022; Cass. Civ. 12185/2024; Cass. Civ. 12190/2024; Corte dei Conti 72/2024; Cass. Civ. 26620/2024;